Con il parere n. 1792/2015, l’Aran ha affermato che le amministrazioni non hanno facoltà di limitare il numero di permessi per il diritto allo studio a disposizione di un singolo dipendente né di imporre un tetto al numero di titoli che lo stesso dipendente intende conseguire nel corso degli anni; inoltre, non è azione legittima da parte del Comune il subordinare la concessione di tali permessi al fatto che il titolo di studio da conseguire sia o no congruo e coerente con le attività svolte dal dipendente presso l’Ente.
Le previsioni dettate dal contratto collettivo nazionale prevedono due condizioni necessarie per la concessione dei permessi per il diritto allo studio:
Sempre secondo quanto prescritto dal CCnl, qualora le richieste per permessi legati al diritto allo studio superino il tetto massimo sopra indicato, le amministrazioni devono dare precedenza a dipendenti che fanno richiesta per titoli di studio più bassi e dipendenti che non hanno usufruito di tali permessi in passato.
Tuttavia, non è specificato che un dipendente non possa godere più volte di tali permessi nel corso degli anni per conseguire vari titoli di studio, e pertanto non è nelle facoltà dell’Ente imporre una simile limitazione. E non è neppure possibile per l’amministrazione comunale stabilire come requisito per i permessi per il diritto allo studio la congruità tra il titolo da conseguire e l’attività lavorativa svolta dal dipendente.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.