La Corte dei Conti Liguria nega la possibilità per i Comuni di escludere dai limiti per i contratti a termine sia i voucher lavoro sia ogni altro tipo di spesa per personale assunto con forme di lavoro accessorio (delibera n. 53/2016).
Dunque, non è consentito alle PA sforare il tetto del 50% della spesa per lavoro accessorio sostenuta nel 2009, nemmeno nel caso in cui il ricorso al lavoro accessorio comporti un risparmio per l’Ente rispetto a forme alternative di intervento. Le uniche eccezioni previste dalla legge riguardano:
- i casi in cui l’assunzione sia indispensabile per lo svolgimento delle funzioni fondamentali del Comune (solo per enti locali di piccole dimensioni);
- i casi in cui si effettuino assunzioni con lavoro accessorio finalizzate a garantire alcuni servizi essenziali (polizia locale, istruzione pubblica, settore sociale).