Partecipate: limite ai compensi degli amministratori

30 Giugno 2015
Studio Sigaudo
La base di calcolo per il limite dei compensi agli amministratori delle società partecipate non deve comprendere indennità e rimborsi spese (parere n. 137/2015 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo delle Marche). Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 114/2014 “a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”. Innanzitutto si chiarisce che le società interessate da questa legge sono 1) società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta; 2) società strumentali controllate anche solo parzialmente “che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90% dell’intero fatturato”. Per quanto riguarda il valore di partenza su cui calcolare l’80% previsto dalla Legge, bisogna considerare solo il costo del compenso degli amministratori, senza includere indennità e rimborsi spese. In caso nel 2013 non vi siano stati esborsi a favore degli amministratori (situazione per cui il valore di base è pari a 0), il parere n. 1/2015 della sezione della Lombardia ha autorizzato ad assumere come valore di riferimento quello dell’ultimo esercizio in cui sia stata affrontata questa spesa.

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