Dal 6 novembre 2020 le pubbliche amministrazioni devono iniziare ad applicare le regole che rendono legittimo il rifiuto delle fatture elettroniche ricevute dai fornitori in base a quanto indicato nel Decreto del ministero dell’Economia e delle finanze n. 132 del 24 agosto 2020. Le amministrazioni pubbliche, infatti, non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:
Da ricordare infine che le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture nei casi in cui gli elementi informativi possono venire corretti mediante le procedure di variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Si stanno verificando alcuni problemi con le fatture pregresse dovute alla lunga fase di gestazione, iniziata nel 2019, che si è conclusa il 22 ottobre 2020 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Decreto però non prevede l’esistenza di una fase di transitoria e per questo permangono elementi di incertezza legati al comportamento da tenere sia per le pubbliche amministrazioni che per i loro fornitori.
Ogni azione dovrà essere coerente alle regole vigenti nel momento in cui la PA procede materialmente alla notifica del rifiuto, non considerando la data originaria della consegna del documento, anche se anteriore al 6 novembre.
Fonte: Marco Magrini e Benedetto Santacroce, Fattura elettronica nella Pa: da oggi in vigore lo stop ai rifiuti non motivati, Il Sole 24 Ore – NT+Enti Locali & Edilizia, 06 novembre 2020.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.