Ricordiamo alcuni assunti fondamentali già presenti nell’articolo precedente sullo stesso argomento.
La Repubblica di San Marino è un Paese considerato extracomunitario in quanto non aderisce all’Unione europea.
La norma di riferimento per determinare il corretto trattamento, ai fini IVA, delle operazioni economiche tra i soggetti dei due Stati è il D.M. 24 dicembre 1993, disposizione a cui si sono aggiunte varie modifiche, come per il caso dell’introduzione della fatturazione elettronica da parte dell’Italia.
In un articolo pubblicato in precedenza abbiamo analizzato la disciplina prevista per l’acquisto di beni. Veniamo ora ad analizzare il trattamento delle prestazioni di servizio.
In questo articolo esamineremo la disciplina attualmente vigente e analizzeremo i seguenti aspetti:
Nelle prestazioni di servizi ricevute da un operatore economico italiano da parte di altro operatore economico della Repubblica di San Marino valgono le disposizioni IVA previste nei rapporti con soggetti extracomunitari. Queste disposizioni prevedono l’obbligo per l’operatore economico italiano che riceve una prestazione da un soggetto extra-UE di provvedere all’assolvimento dell’Iva mediante emissione di una autofattura.
Per quanto attiene alle prestazioni di servizi, è necessario distinguere tra le cosiddette “prestazioni generiche” e le altre prestazioni di servizi.
Le prestazioni di servizi generiche si considerino effettuate al momento della loro ultimazione ovvero, se di carattere continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Per le prestazioni di servizi cosiddette generiche è previsto che il committente emetta una autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, vale a dire la data di ultimazione della prestazione o del suo pagamento, per la quota parte pagata. Quanto all’annotazione sul registro delle fatture emesse, tale manovra deve essere effettuata entro il termine di emissione mantenendo come riferimento il mese di effettuazione.
Quanto alle restanti prestazioni “in deroga”, tra cui a titolo esemplificativo le prestazioni di servizi su beni immobili, prestazioni di ristorazione e catering, servizi di locazione, servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici ed educativi, non si considerato effettuate alla data di ultimazione, ma soltanto la data in cui sono effettuati i pagamenti.
Per queste prestazioni l’autofattura deve essere emessa entro il giorno in cui è effettuato il pagamento a nulla rilevando la data di ultimazione della prestazione. L’annotazione nel registro delle fatture emesse deve essere effettuata nei successivi quindici giorni, mantenendo come riferimento in questo caso la data di emissione.
In ogni caso l’annotazione nel registro Iva degli acquisti deve essere effettuata antecedentemente rispetto alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.
Il modello Intrastat ordinario deve essere predisposto per la rendicontazione delle operazioni registrate nell’ambito delle attività commerciali e secondo i limiti previsti dalla normativa.
A decorrere dal 1° gennaio 2018 abbiamo assistito all’introduzione di diverse misure di semplificazione nella compilazione e negli obblighi di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
Vediamo quando è o non è obbligatorio procedere con l’Intrastat:
Il modello Intra-12 deve essere presentato, con modalità telematica, entro la fine di ciascun mese indicando l’ammontare degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.
La comunicazione può essere effettuata sia dal contribuente stesso (tramite Entratel o Fisconline), sia da un intermediario abilitato.
Vengono indicati, di seguito, quali sono i soggetti che devono utilizzare il nuovo modello Intra-12:
Sono poi state identificate in modo specifico anche le operazioni da comunicare con il modello Intra-12, ovvero:
All’interno del modello, la sezione “Periodo di riferimento” deve essere compilata indicando:
Nella sezione “Acquisti”, bisogna indicare l’ammontare dell’imponibile e dell’imposta, annotandoli in campi diversi a seconda delle differenti tipologie di operazioni.
In sintesi:
“Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese: (…)
b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole”.
(Fonte: “P.A.rliamo dell’IVA”, editore: CEL Editrice, autori: Marco Sigaudo, Rebecca Zollo, Gianfranco Sciacca)
Rebecca Zollo

Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.