È disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il nuovo Modello TR, rielaborato sia sulla base delle modifiche apportate ai rimborsi IVA dal Decreto Semplificazioni (D.Lgs175/2014), sia sulla base della disciplina dello Split Payment introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1 comma 629 lett. b).
I soggetti interessati possono utilizzare il nuovo modello TR già per le richieste di rimborso/compensazione relative al primo trimestre 2015; in tal caso il termine per la presentazione del modello è fissato al 30 aprile.
In materia di compensazioni orizzontali, non sarà necessaria nel nuovo modello l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni di importo superiore a 15.000 euro.
In materia di rimborsi dell’eccedenza IVA:
- non è necessaria la presentazione della garanzia per i contribuenti non a rischio (ciò però è valido esclusivamente nel caso in cui si apponga il visto di conformità sull’istanza da cui emerge il credito e si presenti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
- è necessaria la presentazione della garanzia per:
In merito alla parte operativa, si evidenziano alcuni nuovi righi aggiunti nel primo quadro del modello TR:
Fonte: Fiscal-Focus
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.