L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato, con la Deliberazione 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), definendo il quadro regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2026-2029. Questo nuovo Metodo, che succede all'MTR-2 (valido per il periodo 2022-2025), mira a consolidare la stabilità e la trasparenza raggiunte, introducendo al contempo significativi elementi di novità volti a potenziare l'efficienza, la qualità e l'allineamento del settore agli obiettivi di Economia Circolare stabiliti dall'Unione Europea.
L'MTR-3 mantiene la durata quadriennale e l'impostazione fondamentale dell'MTR-2, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi. Tuttavia, le innovazioni si concentrano in particolare sul limite alla crescita delle entrate tariffarie, sulla regolazione degli impianti e su meccanismi incentivanti più robusti, in stretta coerenza con il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR).
Un cambiamento centrale nell'MTR-3 riguarda la formula per determinare il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie (parametro ρa), che nell'MTR-2 era composto dal tasso di inflazione programmata rpia, dal coefficiente di recupero di produttività Xa, e dai coefficienti di miglioramento della qualità e di ampliamento del perimetro gestionale QLa e PGa.
Nell'MTR-3, i coefficienti QLa e PGa sono stati accorpati e sostituiti dal coefficiente Ka. Questo nuovo coefficiente, che esprime gli obiettivi di potenziamento del servizio, è differenziato in base a due fattori principali: il grado di efficienza economica della gestione (confrontando il costo unitario effettivo con un benchmark di riferimento) e gli obiettivi di qualità (consolidamento o miglioramento).
L'introduzione di Ka rende il meccanismo tariffario più sensibile ai risultati ambientali e gestionali effettivi. Il valore massimo di Ka varia in base a una matrice che considera l'efficienza di costo e la categoria di obiettivi (Schema I, II, III o IV), arrivando fino al 7% per le gestioni meno efficienti ma con obiettivi ambiziosi di miglioramento.
Anche il coefficiente di recupero di produttività (Xa) è stato ridefinito, per renderlo più coerente con le performance ambientali. La determinazione della componente regolatoria (X_reg,a) tiene ora conto sia dell'efficienza economica che del livello di qualità ambientale delle prestazioni della gestione, misurato attraverso i parametri γ_1,a (raccolta differenziata) e γ_2,a (efficacia di riciclaggio).
Inoltre, l'MTR-3 stabilisce un forte coordinamento con gli esiti delle procedure di gara per l'affidamento del servizio (come definite nella Deliberazione 596/2024/R/RIF). Il coefficiente Xa sarà composto dalla quota regolatoria (X_reg,a) e dalla quota offerta in gara (X_com), garantendo che le efficienze promesse in sede competitiva siano mantenute per l'intera durata dell'affidamento. Lo stesso principio di ripartizione è applicato a Ka.
Un elemento di continuità, ma con nuova applicazione, è il coefficiente CRIa. Introdotto nell'aggiornamento biennale dell'MTR-2 (Del. 389/2023/R/RIF), questo coefficiente è confermato nell'MTR-3, limitatamente al biennio 2026-2027. Serve a intercettare i maggiori oneri derivanti dalla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023, non ancora recuperati nelle precedenti determinazioni tariffarie. A differenza dei primi orientamenti, la sua quantificazione è legata al valore massimo del coefficiente Ka previsto per lo schema regolatorio di appartenenza, e non più all'indicatore Ha.
L'MTR-3 introduce una semplificazione significativa unificando il fattore di sharing (βa). Nell'MTR-2, i ricavi derivanti dalla vendita di materiale ed energia (AR_a) e quelli provenienti dai sistemi collettivi di compliance (AR_SC,a) erano soggetti a fattori di sharing distinti. Nell'MTR-3, il fattore βa viene applicato a entrambi i flussi di ricavo, con un intervallo di valorizzazione ampliato (fino a 0.9, rispetto al precedente limite implicito).
L'obiettivo è rafforzare l'incentivo alla valorizzazione dei materiali recuperati e dell'energia. La modulazione di βa da parte dell'Ente territorialmente competente (ETC) avviene in base al livello di qualità ambientale raggiunto, specificamente il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata (γ_1,a) e l'efficacia delle attività di riciclo (γ_2,a), quest'ultima legata al macro-indicatore R1.
L'MTR-3 intensifica gli sforzi per il raggiungimento del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, misurato dall'indicatore Ha. L'obiettivo è favorire l'avvicinamento al livello previsto dalla normativa (almeno 80%).
A partire dall'aggiornamento biennale 2028-2029, l'MTR-3 introduce un meccanismo di efficientamento dei costi. Il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali di miglioramento o mantenimento dell'indicatore Ha (definiti con cadenza biennale) può comportare l'eventuale scomputo di una quota di costi operativi di riclassificazione CO_(rd_a^eff), con beneficio per l'utenza. Viene però adottato un approccio graduale, prevedendo solo l'enucleazione di tale componente nel primo biennio (2026-2027). Sono previste eccezioni per le gestioni che registrano performance virtuose in base al macro-indicatore R1.
La regolazione delle tariffe di accesso agli impianti rimane asimmetrica (Gestore Integrato, Impianti Minimi, Impianti Aggiuntivi). Le decisioni tariffarie devono essere coerenti con il PNGR.
Una novità di rilievo è il superamento del meccanismo di perequazione previsto nell'MTR-2 (Art. 3.3 Del. 363/2021/R/RIF), che mirava a incentivare il conferimento verso opzioni di smaltimento più virtuose secondo la gerarchia dei rifiuti. L'Autorità ha ritenuto questo meccanismo complesso da implementare e in parte già surrogato da misure normative esterne, come l'incremento dell'aliquota IVA sui conferimenti in discarica e negli impianti di incenerimento senza recupero di energia (Legge n. 207/2024).
Per gli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi" (non soggetti a regolazione tariffaria tout court), l'MTR-3 rafforza gli obblighi di trasparenza. I gestori devono pubblicare sul proprio sito internet il prezzo medio annuo di conferimento e le variabili che ne hanno determinato variazioni, al fine di prevenire pratiche discriminatorie.
Per gli impianti "minimi" (individuati dai soggetti competenti in base al PNGR), il Vincolo ai Ricavi dell’Impianto (VRI_a) includerà una componente a conguaglio. Questa è destinata a recuperare l'eventuale scostamento tra i ricavi relativi alle quantità programmate e quelli effettivamente conseguiti in base a quanto conferito.
L'MTR-3 introduce diverse nuove componenti previsionali per promuovere una sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni.
Sono state formalizzate nuove componenti di costo previsionale per attività che perseguono target di potenziamento del servizio:
Queste componenti incentivano l'innovazione tecnologica e di processo, con l'operatore che si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, è previsto un recupero a vantaggio degli utenti.
È stata introdotta la componente CTS_(ΔTV, a^exp), di natura previsionale, per coprire oneri variabili aggiuntivi (non sistematici) relativi a trattamento e smaltimento in caso di documentata e verificabile variazione dei costi tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario della gestione. L'operatore che ne fa richiesta deve presentare una relazione che evidenzi le circostanze eccezionali e le azioni intraprese per ridurre i conferimenti agli impianti di smaltimento.
Per stimolare la riduzione della morosità, l'MTR-3 riduce la misura massima di riconoscimento tariffario per l'accantonamento al FCDE negli ambiti in regime TARI. Il massimo riconosciuto passa dall'attuale 80% (implicito nelle norme MTR-2 di transizione) al 60% della quota accantonata al FCDE.
L'MTR-3 introduce importanti semplificazioni procedurali per velocizzare e standardizzare l'iter di approvazione tariffaria.
Si promuove l'aggregazione della pianificazione economico-finanziaria attraverso la possibilità di redigere un PEF unitario. Questa facoltà è concessa all'ETC se un unico gestore è responsabile di tutte le fasi del ciclo integrato (inclusa la gestione tariffe e rapporti con gli utenti) per più comuni. Tuttavia, questa semplificazione è limitata agli ambiti tariffari in cui si applica il regime tariffario corrispettivo (TCP), incentivando indirettamente la sua diffusione rispetto alla TARI tributo.
È stato previsto un meccanismo di approvazione diretta da parte di ARERA per le predisposizioni tariffarie relative a contesti con spiccata maturità gestionale. Le gestioni devono soddisfare criteri stringenti come il posizionamento nelle classi di mantenimento del macro-indicatore R1, una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65%, la conformità agli obblighi TQRIF e la valorizzazione contenuta del coefficiente Ka (Schemi I e II).
L'MTR-3 si coordina con il completamento della Regolazione della Qualità Tecnica (RQTR) (Del. 374/2025/R/RIF). Tra le modifiche alla RQTR che influenzano l'MTR-3:
L'MTR-3 per il periodo 2026-2029 rappresenta un'evoluzione mirata della regolazione tariffaria. Attraverso la revisione dei coefficienti di crescita (Ka in primis) e l'introduzione di nuovi strumenti finanziari (come CO_new e CTS_(ΔTV,a^exp)), il metodo mira a garantire l'equilibrio economico-finanziario in un contesto di volatilità dei costi.
L'accento sulla qualità, attraverso il rafforzamento dei macro-indicatori R1, R2 e l'introduzione futura di R3, e sul legame stringente tra performance ambientale e benefici tariffari (βa e Ha mechanism), spinge le gestioni verso una reale implementazione dell'Economia Circolare. La coerenza con gli strumenti di pianificazione nazionale (PNGR) e gli esiti delle gare d'appalto (Del. 596/2024/R/RIF) completa un quadro regolatorio che cerca di massimizzare l'efficienza e l'efficacia del servizio di gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio nazionale.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.