La proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2026–2028 al 28 febbraio 2026 comporta, per molti enti locali, la gestione dell’inizio dell’esercizio in regime di esercizio provvisorio.
Si tratta di una fase disciplinata in modo puntuale dalla normativa contabile, che consente la continuità dell’azione amministrativa ma entro confini rigorosi, pensati per tutelare gli equilibri finanziari. Una corretta applicazione delle regole è essenziale per evitare criticità operative e rilievi successivi.
Durante l’esercizio provvisorio l’ente non opera su un bilancio “in costruzione”, ma sugli stanziamenti dell’ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato. Per il 2026, ciò significa fare riferimento agli stanziamenti dell’esercizio 2026 contenuti nel bilancio di previsione 2025–2026–2027.
La gestione è quindi consentita, ma è limitata sia sotto il profilo delle tipologie di spesa ammissibili, sia sotto il profilo quantitativo degli impegni.
Nel corso dell’esercizio provvisorio possono essere impegnate:
• spese correnti;
• spese correlate alle partite di giro.
Restano escluse, in linea generale, le spese in conto capitale.
Fanno eccezione i lavori pubblici di somma urgenza e gli altri interventi di somma urgenza, per i quali la normativa consente specifiche modalità operative, comprese eventuali variazioni al bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo la disciplina di settore.
È inoltre previsto un divieto espresso: non è consentito il ricorso all’indebitamento.
L’elemento centrale dell’esercizio provvisorio è la gestione in dodicesimi. Gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti non superiori a un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato.
Il limite deve essere calcolato considerando:
• le somme già impegnate negli esercizi precedenti;
• l’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato;
• la possibilità di cumulare la quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti.
La gestione in dodicesimi riguarda esclusivamente gli stanziamenti di competenza, al netto degli impegni già assunti e del fondo pluriennale vincolato.
Non tutte le spese correnti sono soggette al frazionamento in dodicesimi. La normativa individua specifiche categorie che possono essere impegnate al di fuori di tale limite:
• le spese tassativamente regolate dalla legge;
• le spese che, per loro natura, non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
• le spese a carattere continuativo, necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, quando impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Tra le spese non frazionabili rientrano, ad esempio, anche i rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, come i rimborsi degli oneri di urbanizzazione. La corretta qualificazione della spesa assume quindi un ruolo determinante nella gestione dell’esercizio provvisorio.
Un ulteriore profilo di attenzione riguarda gli impegni già assunti negli esercizi precedenti, imputati all’esercizio provvisorio. Tali impegni, in quanto già perfezionati, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi.
In questa categoria rientrano anche gli impegni cancellati in sede di riaccertamento dei residui e successivamente reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione. Di conseguenza, il perimetro su cui applicare il limite dei dodicesimi è circoscritto alle nuove capacità di impegno.
L’esercizio provvisorio non è una gestione emergenziale, ma una fase ordinaria prevista dall’ordinamento contabile. Proprio per questo, richiede una lettura puntuale delle regole e una corretta distinzione tra ciò che è consentito entro i dodicesimi e ciò che ne è escluso.
Gli errori più frequenti derivano da interpretazioni semplificate, che non tengono conto delle esclusioni previste dalla legge o della natura degli impegni già assunti.
La gestione dell’esercizio provvisorio 2026 richiede attenzione operativa e rispetto rigoroso della disciplina contabile. Le regole su tipologie di spesa, limiti dei dodicesimi, esclusioni e impegni pregressi sono strumenti di garanzia degli equilibri finanziari, non meri vincoli formali.
Una corretta applicazione consente di assicurare continuità amministrativa e qualità dei servizi, riducendo al contempo il rischio di irregolarità che potrebbero emergere in sede di controllo successivo.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.