L'inventario comunale rappresenta uno degli strumenti fondamentali della contabilità pubblica locale, costituendo il documento contabile obbligatorio che accompagna il rendiconto e attesta la struttura patrimoniale dell'ente in termini di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. La sua importanza è stata significativamente rafforzata dal processo di armonizzazione contabile introdotto dal D.Lgs. 118/2011, che ha ridestato l'interesse verso questo strumento essenziale per una corretta gestione del patrimonio comunale.
L'inventario comunale è un documento contabile in cui l'ente locale deve dichiarare, per ogni anno contabile, quale sia lo stato della propria struttura patrimoniale in modo da evidenziare anche tutte le variazioni che si sono registrate rispetto all'esercizio precedente. Il compito dell'amministrazione comunale nella redazione di questo documento è quello di raccogliere tutte le evidenze che riguardano il possesso, da parte del Comune, di diverse tipologie di beni.
Lo scopo della redazione e dell'aggiornamento dell'inventario comunale è quello di avere un'evidenza contabile certificata sulla consistenza del patrimonio comunale e sulla sua composizione dettagliata. Nell'inventario comunale devono essere evidenziate, annualmente, le variazioni nei beni patrimoniali posseduti dal Comune, intesi come immobilizzazioni che si classificano in immateriali, materiali e finanziarie, oltre ai beni mobili nella disponibilità dell'ente.[1]
Gli inventari costituiscono un elemento essenziale, imprescindibile e propedeutico alla corretta redazione dello stato patrimoniale, poiché da essi si ricava il valore dei beni, dei titoli e delle altre voci da indicare nelle attività e nelle passività patrimoniali. La consistenza dei beni evidenziati nell'inventario comunale e la loro variazione annuale deve essere assolutamente coerente con il conto economico e con il conto del patrimonio del rendiconto.
L'articolo 230 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) costituisce il fondamento normativo principale per l'inventario comunale. Il comma 1 stabilisce che "Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale".
Il comma 7 dell'art. 230 dispone chiaramente che "Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari", stabilendo così l'obbligo di aggiornamento annuale. Questo adempimento è necessario per garantire una corretta predisposizione dello stato patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 (principio della competenza economica) e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011.
Il comma 8 dell'art. 230 stabilisce che "Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore", rinviando così la disciplina specifica al regolamento di contabilità dell'ente.
L'art. 230 ai commi 4 e seguenti definisce anche i criteri di valutazione dei beni del demanio e del patrimonio, distinguendo tra beni acquisiti prima e dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 77/1995, e stabilendo specifiche modalità di valutazione per terreni e fabbricati.
Tutti i Comuni e gli Enti di diritto pubblico devono obbligatoriamente predisporre l'inventario dei beni mobili ed immobili. L'obbligo di tenuta dell'inventario riguarda pertanto l'intera categoria degli enti locali, senza distinzioni dimensionali.
Tuttavia, è importante precisare che esistono alcune specificità per i comuni di piccole dimensioni. Agli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è concessa la facoltà di avvalersi di una contabilità economico-patrimoniale semplificata secondo le modalità individuate dal Decreto del Ministero dell'economia del 11/11/2019. I Comuni che intendono avvalersi di questa facoltà devono adottare una specifica delibera dell'Organo esecutivo che va trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
Nonostante questa semplificazione contabile per i comuni più piccoli, l'obbligo di redazione e aggiornamento dell'inventario rimane per tutti gli enti locali, come chiaramente stabilito dall'art. 230, comma 7, del TUEL. Questo principio resta valido anche in presenza delle deroghe previste per i comuni con meno di 5.000 abitanti relativamente alla proroga dell'avvio della contabilità economico-patrimoniale.
La regolare tenuta dell'inventario è costantemente monitorata dalla Corte dei Conti tramite i questionari sui documenti contabili degli Enti trasmessi dagli Organi di revisione contabile, sottolineando così l'importanza dell'adempimento per tutti gli enti locali, indipendentemente dalla loro dimensione.
Il Regolamento dell'inventario comunale riveste un ruolo fondamentale nella gestione del patrimonio dell'ente, in quanto disciplina in modo dettagliato le modalità di formazione, gestione e aggiornamento degli inventari. Come stabilito dall'art. 230, comma 8, del TUEL, è proprio il regolamento di contabilità che "definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore".
Il Comune può prevedere l'approvazione di uno o più regolamenti di tenuta dell'inventario comunale, finalizzati alla corretta gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare comunale. Il regolamento dell'inventario comunale disciplina specificamente:
Il regolamento stabilisce inoltre le classificazioni omogenee dei beni patrimoniali, il registro inventariale di iscrizione, le modalità di determinazione del valore, di iscrizione e cancellazione dall'inventario, i criteri per la ricognizione dei beni e il rinnovo del relativo inventario. Gli inventari devono consentire la conoscenza qualitativa, quantitativa e del valore dei beni al fine di costituire lo strumento per una corretta gestione del patrimonio comunale e per il controllo della consistenza dei beni per tutelarne l'appartenenza.
Il regolamento definisce anche le soglie di inventariabilità: generalmente non sono oggetto di inventariazione i beni mobili il cui valore unitario sia inferiore/uguale a Euro 250,00 (I.V.A. inclusa), pur prevedendo specifiche eccezioni per particolari categorie di beni.
L'inventario comunale è articolato in tre macro-categorie principali, secondo la classificazione stabilita dal D.Lgs. 118/2011 e dai principi contabili applicati:
L'inventario deve essere aggiornato e coerente con la contabilità dell'ente e le sue voci devono essere correttamente codificate al fine di permettere una perfetta integrazione con il Conto Economico e il Conto del Patrimonio. Le operazioni relative all'inventario riguardano:
Per ogni bene materiale, sia esso mobile o immobile, devono essere raccolti una serie di dati descrittivi che lo caratterizzano dal punto di vista funzionale e contabile:
L'inventario deve inoltre prevedere l'identificazione dei consegnatari dei beni e la loro assegnazione ai diversi centri di costo individuati secondo il piano dei conti patrimoniali di cui all'Allegato 6 del D.Lgs. 118/2011.
Le immobilizzazioni immateriali ricoprono una grande importanza all'interno dell'inventario comunale. Secondo i principi contabili, costituiscono immobilizzazioni immateriali tutti quei beni non fisicamente tangibili e strumentali all'attività destinati ad essere utilizzati durevolmente.[2][16]
Tra le immobilizzazioni immateriali si distinguono:
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche i costi accessori, mentre il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e quelli di indiretta attribuzione per la quota ragionevolmente imputabile.
Le immobilizzazioni immateriali sono soggette ad ammortamento sistematico in ogni esercizio a partire dall'utilizzo del bene, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. La durata del processo di ammortamento non può superare i cinque anni, tuttavia per alcune tipologie specifiche (come i diritti di brevetto industriale) il periodo può essere correlato alla loro durata legale o contrattuale.
Le immobilizzazioni materiali rappresentano generalmente la componente più consistente dell'attivo dello stato patrimoniale di un ente locale. Sono posizionate all'interno dello Stato Patrimoniale Attivo dopo le immobilizzazioni immateriali e sono distinte in beni demaniali e non.
Costituiscono immobilizzazioni materiali tutti quei beni fisicamente tangibili e strumentali all'attività destinati ad essere utilizzati e/o a mantenere la loro disponibilità durevolmente. Le caratteristiche fondamentali sono:
Le immobilizzazioni materiali si articolano secondo lo schema previsto dall'art. 2424 del Codice Civile e dall'Allegato 6 del D.Lgs. 118/2011:
Affinché un bene possa essere inserito all'interno dell'inventario è fondamentale che, alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali siano fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o siano state assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente.
Come specificato nei principi contabili: "Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi".
Su ogni bene può essere applicata, in fase di rilevazione, un'apposita etichetta contenente l'indicazione dell'Ente proprietario e il relativo numero di inventario.
I beni immobili costituiscono tradizionalmente la componente più rilevante del patrimonio degli enti locali e richiedono una particolare attenzione nell'inventariazione per la loro complessità classificatoria e valutativa.
La classificazione degli inventari segue le distinzioni dei beni di proprietà degli enti locali individuate dagli artt. 822 e seguenti del Codice Civile e la classificazione delle attività patrimoniali indicate nel D.Lgs. 118/2011. I beni immobili si distinguono in:
Comprendono: strade, piazze, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico a norma delle leggi in materia, raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche, cimiteri, mercati e altri beni che dalla legge sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
Comprendono: gli edifici destinati a sede degli uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio. Esempi includono edifici e infrastrutture destinati a pubblici servizi come scuole o ospedali.
Comprendono: gli edifici ed i terreni non destinati ad un pubblico servizio. Questi beni hanno carattere redditizio per l'ente e sono soggetti alle comuni regole civilistiche.
I beni mobili rappresentano una componente significativa del patrimonio degli enti locali e richiedono una gestione particolare attraverso il sistema dei consegnatari. L'inventario dei beni mobili assume caratteristiche specifiche per garantire un controllo efficace e una corretta rendicontazione.
Le immobilizzazioni finanziarie rappresentano la terza componente dell'inventario comunale, dopo le immobilizzazioni immateriali e materiali. Costituiscono immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni in società, consorzi ed altri enti nel limite della quota di partecipazione dell'ente al capitale societario o al fondo consortile o dei conferimenti effettuati, oltre alle altre risorse destinate ad essere immobilizzate nel tempo per una specifica finalità.[16]
Le immobilizzazioni finanziarie si distinguono in:[2]
Partecipazioni in:
Crediti verso:
Altri titoli
La corretta gestione dell'inventario comunale richiede un coordinamento efficace tra i diversi uffici dell'amministrazione, in quanto l'inventario interessa diverse aree operative e necessita del coinvolgimento di più soggetti per garantire completezza e accuratezza.
Il processo di inventariazione coinvolge tipicamente:
Ufficio Patrimonio e Inventario: Si occupa della gestione tecnica dei beni immobili in merito a concessioni, acquisizioni, alienazioni, locazioni attive e passive e trasferimenti di diritti reali. Gestisce l'inventario dei beni immobili, predisponendo i relativi elenchi ai fini della trasparenza e dei censimenti del Ministero dell'economia e delle finanze.
Servizio Finanziario: La tenuta della contabilità spetta al Ragioniere o Responsabile del servizio finanziario come indicato all'art. 153, comma 4, del TUEL, che è "preposto alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale". Questo ufficio coordina l'integrazione tra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale.
Ufficio Provveditorato: Gestisce gli acquisti e le dismissioni dei beni mobili, interfacciandosi con i consegnatari per la movimentazione inventariale.
Uffici utilizzatori: Ogni settore/servizio comunale che utilizza beni mobili e immobili contribuisce alla gestione attraverso i propri consegnatari e responsabili.
La gestione dell'inventario comunale può prevedere due tipologie di interventi principali: la redazione ex novo dell'inventario e il suo aggiornamento annuale. Entrambi i processi sono fondamentali per garantire una corretta rappresentazione del patrimonio dell'ente.
La ricognizione straordinaria del patrimonio si rende necessaria quando l'ente non dispone di un inventario aggiornato o quando la consistenza inventariale risulta non più affidabile. Questo processo rappresenta il presupposto necessario per la stesura dei documenti patrimoniali.
Il servizio di inventario ex novo prevede:
Per i beni immobili, la ricognizione straordinaria include:
Per i beni mobili, il processo comprende:
L'aggiornamento annuale è un adempimento obbligatorio previsto dall'art. 230, comma 7, del TUEL. Il supporto si concretizza nell'aggiornamento del patrimonio con gli acquisti, le cessioni, le manutenzioni che hanno interessato in corso d'anno i beni mobili e immobili dell'ente e con il calcolo dei rispettivi ammortamenti.
L'aggiornamento prevede le seguenti attività sistematiche:
Per i beni immobili:
Per i beni mobili:
Il processo di aggiornamento genera i seguenti documenti contabili:
L'inventario comunale segue tempistiche precise stabilite dalla normativa per garantire il coordinamento con il ciclo della rendicontazione dell'ente locale.
L'inventario comunale accompagna il rendiconto d'esercizio. I Comuni sono tenuti a predisporre l'inventario entro il 30 aprile di ogni anno, termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione secondo l'art. 227, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
Il termine del 30 aprile può essere oggetto di eventuali proroghe disposte annualmente dal legislatore, ma rappresenta la scadenza ordinaria di riferimento. Entro questa data, l'inventario dell'ente dovrà essere aggiornato e trovare corrispondenza all'interno della contabilità economico patrimoniale, qualora la stessa sia adottata.
L'inventario deve essere preventivamente completato rispetto all'approvazione del rendiconto, considerando i giorni di deposito previsti dalla normativa. In pratica, l'inventario deve essere pronto prima del 30 aprile, a seconda dei giorni di deposito del rendiconto previsti per consentire l'esame da parte degli organi competenti.[13]
Con l'approvazione dell'inventario è molto importante concludere anche l'identificazione dei consegnatari dei beni. Questo adempimento è collegato all'obbligo di rendere il conto giudiziale previsto per gli agenti contabili secondo l'art. 233 del TUEL.
La regolare tenuta dell'inventario è costantemente monitorata dalla Corte dei Conti tramite i questionari sui documenti contabili degli Enti trasmessi dagli Organi di revisione contabile. Questo controllo sottolinea l'importanza del rispetto delle scadenze e della qualità dell'inventario prodotto.
Il mancato aggiornamento dell'inventario costituisce una grave irregolarità, come evidenziato dalla numerosa giurisprudenza delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti. L'assenza di un inventario aggiornato:
L'introduzione della contabilità ACCRUAL rappresenta una delle più significative innovazioni nel campo della gestione finanziaria degli enti locali, con importanti riflessi sulla gestione dell'inventario comunale.
La Riforma 1.15 del PNRR prevede a partire dal 2025 l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale ACCRUAL per tutte le Amministrazioni Pubbliche, ovvero il passaggio a una contabilità basata su un principio di competenza economica e rilevazioni attuate con il metodo della "partita doppia".
Il Decreto Legislativo 113/2024 costituisce il primo provvedimento normativo che delinea l'attuazione pratica della contabilità ACCRUAL. Con l'art. 10 del decreto è stata avviata una fase pilota che coinvolge, fra gli altri, anche gli enti locali.
L'adozione della contabilità ACCRUAL comporta significativi cambiamenti nella gestione dell'inventario comunale:
Come evidenziato dal principio contabile applicato, la prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale secondo l'articolazione prevista dal nuovo sistema. È necessario riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale.
La seconda attività consiste nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale. Deve essere predisposta una tabella che, per ciascuna delle voci dell'inventario, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio con quelli attribuiti a seguito del processo di rivalutazione.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.