L'Inventario Comunale

22 Settembre 2025
Marco Sigaudo

Introduzione

L'inventario comunale rappresenta uno degli strumenti fondamentali della contabilità pubblica locale, costituendo il documento contabile obbligatorio che accompagna il rendiconto e attesta la struttura patrimoniale dell'ente in termini di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. La sua importanza è stata significativamente rafforzata dal processo di armonizzazione contabile introdotto dal D.Lgs. 118/2011, che ha ridestato l'interesse verso questo strumento essenziale per una corretta gestione del patrimonio comunale.

Come funziona l'inventario comunale

L'inventario comunale è un documento contabile in cui l'ente locale deve dichiarare, per ogni anno contabile, quale sia lo stato della propria struttura patrimoniale in modo da evidenziare anche tutte le variazioni che si sono registrate rispetto all'esercizio precedente. Il compito dell'amministrazione comunale nella redazione di questo documento è quello di raccogliere tutte le evidenze che riguardano il possesso, da parte del Comune, di diverse tipologie di beni.

Lo scopo della redazione e dell'aggiornamento dell'inventario comunale è quello di avere un'evidenza contabile certificata sulla consistenza del patrimonio comunale e sulla sua composizione dettagliata. Nell'inventario comunale devono essere evidenziate, annualmente, le variazioni nei beni patrimoniali posseduti dal Comune, intesi come immobilizzazioni che si classificano in immateriali, materiali e finanziarie, oltre ai beni mobili nella disponibilità dell'ente.[1]

Gli inventari costituiscono un elemento essenziale, imprescindibile e propedeutico alla corretta redazione dello stato patrimoniale, poiché da essi si ricava il valore dei beni, dei titoli e delle altre voci da indicare nelle attività e nelle passività patrimoniali. La consistenza dei beni evidenziati nell'inventario comunale e la loro variazione annuale deve essere assolutamente coerente con il conto economico e con il conto del patrimonio del rendiconto.

L'art. 230 del TUEL

L'articolo 230 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) costituisce il fondamento normativo principale per l'inventario comunale. Il comma 1 stabilisce che "Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale".

Il comma 7 dell'art. 230 dispone chiaramente che "Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari", stabilendo così l'obbligo di aggiornamento annuale. Questo adempimento è necessario per garantire una corretta predisposizione dello stato patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 (principio della competenza economica) e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011.

Il comma 8 dell'art. 230 stabilisce che "Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore", rinviando così la disciplina specifica al regolamento di contabilità dell'ente.

L'art. 230 ai commi 4 e seguenti definisce anche i criteri di valutazione dei beni del demanio e del patrimonio, distinguendo tra beni acquisiti prima e dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 77/1995, e stabilendo specifiche modalità di valutazione per terreni e fabbricati.

Quali comuni devono avere l'inventario comunale

Tutti i Comuni e gli Enti di diritto pubblico devono obbligatoriamente predisporre l'inventario dei beni mobili ed immobili. L'obbligo di tenuta dell'inventario riguarda pertanto l'intera categoria degli enti locali, senza distinzioni dimensionali.

Tuttavia, è importante precisare che esistono alcune specificità per i comuni di piccole dimensioni. Agli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è concessa la facoltà di avvalersi di una contabilità economico-patrimoniale semplificata secondo le modalità individuate dal Decreto del Ministero dell'economia del 11/11/2019. I Comuni che intendono avvalersi di questa facoltà devono adottare una specifica delibera dell'Organo esecutivo che va trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Nonostante questa semplificazione contabile per i comuni più piccoli, l'obbligo di redazione e aggiornamento dell'inventario rimane per tutti gli enti locali, come chiaramente stabilito dall'art. 230, comma 7, del TUEL. Questo principio resta valido anche in presenza delle deroghe previste per i comuni con meno di 5.000 abitanti relativamente alla proroga dell'avvio della contabilità economico-patrimoniale.

La regolare tenuta dell'inventario è costantemente monitorata dalla Corte dei Conti tramite i questionari sui documenti contabili degli Enti trasmessi dagli Organi di revisione contabile, sottolineando così l'importanza dell'adempimento per tutti gli enti locali, indipendentemente dalla loro dimensione.

L'importanza del Regolamento dell'inventario comunale

Il Regolamento dell'inventario comunale riveste un ruolo fondamentale nella gestione del patrimonio dell'ente, in quanto disciplina in modo dettagliato le modalità di formazione, gestione e aggiornamento degli inventari. Come stabilito dall'art. 230, comma 8, del TUEL, è proprio il regolamento di contabilità che "definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore".

Il Comune può prevedere l'approvazione di uno o più regolamenti di tenuta dell'inventario comunale, finalizzati alla corretta gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare comunale. Il regolamento dell'inventario comunale disciplina specificamente:

  • La gestione dei beni demaniali e dei beni patrimoniali
  • L'assegnazione in uso a terzi attraverso la concessione amministrativa o, per il patrimonio immobiliare disponibile, la locazione
  • La regolamentazione della figura dei consegnatari e sub consegnatari dei beni per la componente relativa all'inventario del patrimonio mobiliare comunale

Il regolamento stabilisce inoltre le classificazioni omogenee dei beni patrimoniali, il registro inventariale di iscrizione, le modalità di determinazione del valore, di iscrizione e cancellazione dall'inventario, i criteri per la ricognizione dei beni e il rinnovo del relativo inventario. Gli inventari devono consentire la conoscenza qualitativa, quantitativa e del valore dei beni al fine di costituire lo strumento per una corretta gestione del patrimonio comunale e per il controllo della consistenza dei beni per tutelarne l'appartenenza.

Il regolamento definisce anche le soglie di inventariabilità: generalmente non sono oggetto di inventariazione i beni mobili il cui valore unitario sia inferiore/uguale a Euro 250,00 (I.V.A. inclusa), pur prevedendo specifiche eccezioni per particolari categorie di beni.

Da cosa è composto, nello specifico, un inventario comunale

L'inventario comunale è articolato in tre macro-categorie principali, secondo la classificazione stabilita dal D.Lgs. 118/2011 e dai principi contabili applicati:

Da cosa è composto, nello specifico, un inventario comunale

L'inventario deve essere aggiornato e coerente con la contabilità dell'ente e le sue voci devono essere correttamente codificate al fine di permettere una perfetta integrazione con il Conto Economico e il Conto del Patrimonio. Le operazioni relative all'inventario riguardano:

  • La riclassificazione delle voci secondo il piano dei conti e l'articolazione dello stato patrimoniale
  • La valutazione dei beni nel rispetto dei principi contabili All. 4/3 D.Lgs. 118/2011
  • L'applicazione dei relativi coefficienti di ammortamento

Elementi descrittivi per ogni bene

Per ogni bene materiale, sia esso mobile o immobile, devono essere raccolti una serie di dati descrittivi che lo caratterizzano dal punto di vista funzionale e contabile:

  • Descrizione del bene
  • Indirizzo e riferimenti catastali per i beni immobili, quantità e ubicazione per quelli mobili
  • Destinazione d'uso e relativo centro di costo
  • Categoria di ammortamento
  • Costo storico e valore attuale
  • Opere di manutenzione collegate ai beni immobili
  • Interventi per incrementare il valore per quanto riguarda i beni mobili[1]

L'inventario deve inoltre prevedere l'identificazione dei consegnatari dei beni e la loro assegnazione ai diversi centri di costo individuati secondo il piano dei conti patrimoniali di cui all'Allegato 6 del D.Lgs. 118/2011.

Inventario comunale – le immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali ricoprono una grande importanza all'interno dell'inventario comunale. Secondo i principi contabili, costituiscono immobilizzazioni immateriali tutti quei beni non fisicamente tangibili e strumentali all'attività destinati ad essere utilizzati durevolmente.[2][16]

Categorie principali

Tra le immobilizzazioni immateriali si distinguono:

  • I costi capitalizzati - rappresentano spese sostenute per l'acquisizione di beni immateriali che mantengono utilità pluriennale
  • I diritti di brevetto industriale - comprensivi dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno di proprietà e/o in uso temporaneo dell'ente
  • L'avviamento - seppur raramente presente negli enti pubblici
  • I diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee
  • Le immobilizzazioni in corso - relative ad immobilizzazioni immateriali non ancora completate

Criteri di valutazione

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche i costi accessori, mentre il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e quelli di indiretta attribuzione per la quota ragionevolmente imputabile.

Le immobilizzazioni immateriali sono soggette ad ammortamento sistematico in ogni esercizio a partire dall'utilizzo del bene, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. La durata del processo di ammortamento non può superare i cinque anni, tuttavia per alcune tipologie specifiche (come i diritti di brevetto industriale) il periodo può essere correlato alla loro durata legale o contrattuale.

Inventario comunale – le immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali rappresentano generalmente la componente più consistente dell'attivo dello stato patrimoniale di un ente locale. Sono posizionate all'interno dello Stato Patrimoniale Attivo dopo le immobilizzazioni immateriali e sono distinte in beni demaniali e non.

Definizione e caratteristiche

Costituiscono immobilizzazioni materiali tutti quei beni fisicamente tangibili e strumentali all'attività destinati ad essere utilizzati e/o a mantenere la loro disponibilità durevolmente. Le caratteristiche fondamentali sono:

  • Sussistenza fisica del bene
  • Destinazione ad uso durevole
  • Utilità pluriennale
  • Ammortamento come processo di ripartizione del costo d'acquisizione
  • Modalità di realizzo indiretto dell'investimento

Classificazione secondo il piano dei conti

Le immobilizzazioni materiali si articolano secondo lo schema previsto dall'art. 2424 del Codice Civile e dall'Allegato 6 del D.Lgs. 118/2011:

  1. Terreni e fabbricati
  2. Impianti e macchinari
  3. Attrezzature industriali e commerciali
  4. Altri beni
  5. Immobilizzazioni in corso e acconti

Condizioni per l'iscrizione nell’inventario comunale

Affinché un bene possa essere inserito all'interno dell'inventario è fondamentale che, alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali siano fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o siano state assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente.

Come specificato nei principi contabili: "Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi".

Su ogni bene può essere applicata, in fase di rilevazione, un'apposita etichetta contenente l'indicazione dell'Ente proprietario e il relativo numero di inventario.

Immobilizzazioni materiali – i beni immobili

I beni immobili costituiscono tradizionalmente la componente più rilevante del patrimonio degli enti locali e richiedono una particolare attenzione nell'inventariazione per la loro complessità classificatoria e valutativa.

Classificazione civilistica dei beni immobili

La classificazione degli inventari segue le distinzioni dei beni di proprietà degli enti locali individuate dagli artt. 822 e seguenti del Codice Civile e la classificazione delle attività patrimoniali indicate nel D.Lgs. 118/2011. I beni immobili si distinguono in:

Beni demaniali (di uso pubblico per natura)

Comprendono: strade, piazze, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico a norma delle leggi in materia, raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche, cimiteri, mercati e altri beni che dalla legge sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Beni immobili patrimoniali indisponibili (di uso pubblico per destinazione)

Comprendono: gli edifici destinati a sede degli uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio. Esempi includono edifici e infrastrutture destinati a pubblici servizi come scuole o ospedali.

Beni immobili patrimoniali disponibili

Comprendono: gli edifici ed i terreni non destinati ad un pubblico servizio. Questi beni hanno carattere redditizio per l'ente e sono soggetti alle comuni regole civilistiche.

Immobilizzazioni materiali – i beni mobili

I beni mobili rappresentano una componente significativa del patrimonio degli enti locali e richiedono una gestione particolare attraverso il sistema dei consegnatari. L'inventario dei beni mobili assume caratteristiche specifiche per garantire un controllo efficace e una corretta rendicontazione.

Inventario comunale – le immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie rappresentano la terza componente dell'inventario comunale, dopo le immobilizzazioni immateriali e materiali. Costituiscono immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni in società, consorzi ed altri enti nel limite della quota di partecipazione dell'ente al capitale societario o al fondo consortile o dei conferimenti effettuati, oltre alle altre risorse destinate ad essere immobilizzate nel tempo per una specifica finalità.[16]

Categorie principali

Le immobilizzazioni finanziarie si distinguono in:[2]

Partecipazioni in:

  • Imprese controllate - partecipazioni che conferiscono il controllo dell'ente
  • Imprese partecipate - partecipazioni minoritarie in società
  • Altri soggetti - partecipazioni in enti, consorzi, associazioni

Crediti verso:

  • Altre amministrazioni pubbliche - crediti di natura finanziaria verso altri enti
  • Imprese controllate - finanziamenti e crediti verso società controllate
  • Imprese partecipate - crediti verso società partecipate
  • Altri soggetti - crediti finanziari verso terzi

Altri titoli

  • Depositi cauzionali
  • Titoli di investimento a lungo termine
  • Altri strumenti finanziari destinati all'immobilizzo durevole

Il necessario coordinamento fra gli uffici comunali

La corretta gestione dell'inventario comunale richiede un coordinamento efficace tra i diversi uffici dell'amministrazione, in quanto l'inventario interessa diverse aree operative e necessita del coinvolgimento di più soggetti per garantire completezza e accuratezza.

Uffici coinvolti nella gestione dell’inventario comunale

Il processo di inventariazione coinvolge tipicamente:

Ufficio Patrimonio e Inventario: Si occupa della gestione tecnica dei beni immobili in merito a concessioni, acquisizioni, alienazioni, locazioni attive e passive e trasferimenti di diritti reali. Gestisce l'inventario dei beni immobili, predisponendo i relativi elenchi ai fini della trasparenza e dei censimenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Servizio Finanziario: La tenuta della contabilità spetta al Ragioniere o Responsabile del servizio finanziario come indicato all'art. 153, comma 4, del TUEL, che è "preposto alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale". Questo ufficio coordina l'integrazione tra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale.

Ufficio Provveditorato: Gestisce gli acquisti e le dismissioni dei beni mobili, interfacciandosi con i consegnatari per la movimentazione inventariale.

Uffici utilizzatori: Ogni settore/servizio comunale che utilizza beni mobili e immobili contribuisce alla gestione attraverso i propri consegnatari e responsabili.

L'inventario ex novo e l'aggiornamento dell'inventario

La gestione dell'inventario comunale può prevedere due tipologie di interventi principali: la redazione ex novo dell'inventario e il suo aggiornamento annuale. Entrambi i processi sono fondamentali per garantire una corretta rappresentazione del patrimonio dell'ente.

L'inventario ex novo (ricognizione straordinaria)

La ricognizione straordinaria del patrimonio si rende necessaria quando l'ente non dispone di un inventario aggiornato o quando la consistenza inventariale risulta non più affidabile. Questo processo rappresenta il presupposto necessario per la stesura dei documenti patrimoniali.

Il servizio di inventario ex novo prevede:

  • Redazione e caricamento sul software di un inventario realmente descrittivo dei beni posseduti
  • Inventario dettagliato con corretta valorizzazione di beni mobili e immobili[30]
  • Ricognizione fisica completa di tutti i cespiti
  • Etichettatura e codificazione secondo i principi contabili vigenti

Per i beni immobili, la ricognizione straordinaria include:

  • Redazione dell'inventario suddiviso secondo le categorie previste dalla normativa
  • Analisi ed estrapolazione dell'eventuale valore delle aree fabbricabili a scomputo
  • Classificazione secondo il piano dei conti patrimoniali (Allegato 6 D.Lgs. 118/2011)

Per i beni mobili, il processo comprende:

  • Rilevazione ed etichettatura dei beni di proprietà del Comune
  • Identificazione dei consegnatari dei beni
  • Inventariazione e valorizzazione secondo i criteri di legge

L'aggiornamento annuale dell'inventario

L'aggiornamento annuale è un adempimento obbligatorio previsto dall'art. 230, comma 7, del TUEL. Il supporto si concretizza nell'aggiornamento del patrimonio con gli acquisti, le cessioni, le manutenzioni che hanno interessato in corso d'anno i beni mobili e immobili dell'ente e con il calcolo dei rispettivi ammortamenti.

Attività specifiche per l'aggiornamento

L'aggiornamento prevede le seguenti attività sistematiche:

Per i beni immobili:

  • Inserimento di tutti i nuovi beni acquisiti attraverso la visura degli atti
  • Eliminazione dei beni ceduti o dismessi
  • Ricalcolo dei valori inventariali con applicazione delle quote di ammortamento
  • Capitalizzazione per manutenzioni straordinarie eseguite con stanziamenti in conto capitale
  • Revisione dei valori per variazioni catastali o perizie estimative

Per i beni mobili:

  • Registrazione dei nuovi acquisti
  • Registrazione delle alienazioni (comunicazioni consegnatari)
  • Ricalcolo delle quote di ammortamento
  • Registrazione dei cambi di ubicazione
  • Aggiornamento dei verbali di consegna

Documenti prodotti dall'aggiornamento

Il processo di aggiornamento genera i seguenti documenti contabili:

  • Stato patrimoniale (attivo immobilizzazioni) aggiornato al 31.12
  • Quadratura delle variazioni patrimoniali secondo matrice di correlazione
  • Quote di ammortamento, plusvalenze, minusvalenze da iscrivere nel conto economico
  • Nota integrativa e metodologica sull'aggiornamento patrimoniale
  • Modelli inventariali aggiornati per tipologie di beni

Quando deve essere presentato l'inventario comunale

L'inventario comunale segue tempistiche precise stabilite dalla normativa per garantire il coordinamento con il ciclo della rendicontazione dell'ente locale.

Scadenza principale

L'inventario comunale accompagna il rendiconto d'esercizio. I Comuni sono tenuti a predisporre l'inventario entro il 30 aprile di ogni anno, termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione secondo l'art. 227, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Il termine del 30 aprile può essere oggetto di eventuali proroghe disposte annualmente dal legislatore, ma rappresenta la scadenza ordinaria di riferimento. Entro questa data, l'inventario dell'ente dovrà essere aggiornato e trovare corrispondenza all'interno della contabilità economico patrimoniale, qualora la stessa sia adottata.

Coordinamento con il rendiconto

L'inventario deve essere preventivamente completato rispetto all'approvazione del rendiconto, considerando i giorni di deposito previsti dalla normativa. In pratica, l'inventario deve essere pronto prima del 30 aprile, a seconda dei giorni di deposito del rendiconto previsti per consentire l'esame da parte degli organi competenti.[13]

Identificazione dei consegnatari

Con l'approvazione dell'inventario è molto importante concludere anche l'identificazione dei consegnatari dei beni. Questo adempimento è collegato all'obbligo di rendere il conto giudiziale previsto per gli agenti contabili secondo l'art. 233 del TUEL.

Monitoraggio e controlli

La regolare tenuta dell'inventario è costantemente monitorata dalla Corte dei Conti tramite i questionari sui documenti contabili degli Enti trasmessi dagli Organi di revisione contabile. Questo controllo sottolinea l'importanza del rispetto delle scadenze e della qualità dell'inventario prodotto.

Conseguenze del mancato aggiornamento

Il mancato aggiornamento dell'inventario costituisce una grave irregolarità, come evidenziato dalla numerosa giurisprudenza delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti. L'assenza di un inventario aggiornato:

  • Rende inattendibile il rendiconto
  • Impedisce la corretta applicazione dell'art. 58 D.L. 112/2008 (Piano delle alienazioni)
  • Ostacola la rilevazione per il censimento dei beni immobili pubblici
  • Compromette l'attività di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio comunale

Le novità introdotte dall'ACCRUAL

L'introduzione della contabilità ACCRUAL rappresenta una delle più significative innovazioni nel campo della gestione finanziaria degli enti locali, con importanti riflessi sulla gestione dell'inventario comunale.

Il quadro normativo della riforma ACCRUAL

La Riforma 1.15 del PNRR prevede a partire dal 2025 l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale ACCRUAL per tutte le Amministrazioni Pubbliche, ovvero il passaggio a una contabilità basata su un principio di competenza economica e rilevazioni attuate con il metodo della "partita doppia".

Il Decreto Legislativo 113/2024 costituisce il primo provvedimento normativo che delinea l'attuazione pratica della contabilità ACCRUAL. Con l'art. 10 del decreto è stata avviata una fase pilota che coinvolge, fra gli altri, anche gli enti locali.

Impatti sulla gestione dell'inventario

L'adozione della contabilità ACCRUAL comporta significativi cambiamenti nella gestione dell'inventario comunale:

Riclassificazione e rivalutazione

Come evidenziato dal principio contabile applicato, la prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale secondo l'articolazione prevista dal nuovo sistema. È necessario riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale.

La seconda attività consiste nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale. Deve essere predisposta una tabella che, per ciascuna delle voci dell'inventario, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio con quelli attribuiti a seguito del processo di rivalutazione.

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