La rendita catastale è il valore che viene assegnato dall’Agenzia delle Entrate a ogni singolo bene immobile, inteso come fabbricato, in grado di produrre o generare, appunto, un reddito.
Il valore assegnato, invece, ai terreni è definito “reddito” e si suddivide in reddito agrario (proveniente dalla semplice rendita dell’attività agricola) e reddito dominicale (reddito fondiario relativo alla sola proprietà). D’ora in avanti parleremo di rendita catastale, utilizzando questo unico termine per tutte le tipologie di beni immobili.
L’importo della rendita catastale viene successivamente utilizzato per il calcolo delle imposte legate al possesso di quel bene immobile e, tale concetto, è importante che venga appreso anche in sede di acquisto dello stesso, di modo da calcolare anticipatamente a quanto potrebbero ammontare le tasse da pagare in seguito.
Nel caso specifico tratteremo la tematica legata esclusivamente all’ Imposta Municipale Propria – IMU.
La rendita catastale è un valore fiscale che viene utilizzato al fine di determinare il valore delle imposte gravanti sul proprietario.
Senza soffermarci più di tanto citiamo il tema del valore catastale utile al calcolo delle imposte, diverse dall’IMU, quali quelle dovute in caso di successione e donazione del bene tramite rogito notarile.
Di nostro interesse è invece l’uso della rendita catastale per il calcolo del valore dell’immobile ai fini IMU, del quale parleremo più avanti.
La rendita catastale è un valore che può variare in funzione delle seguenti caratteristiche:
Per quanto riguarda le categorie catastali, i principali gruppi sono:
Al riguardo delle nuove costruzioni è necessario che il proprietario richieda all’Agenzia del Territorio l’attribuzione della rendita catastale, proponendo egli stesso un probabile valore della rendita catastale. La richiesta va inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui queste diventano agibili (in relazione alla destinazione d’uso prevista). Sul tema approfondiremo la rendita proposta, la rendita presunta e quella definitiva.
Come accennato la rendita catastale e il valore dell’immobile ai fini IMU non sono la stessa cosa, in quanto la prima è parte del calcolo finalizzato all’individuazione del valore dell’immobile ai fini IMU, mentre per determinare il valore di un immobile, la rendita catastale va aumentata del 5% (rendita rivalutata) e poi moltiplicata per degli specifici coefficienti stabiliti in base alle diverse categorie.
Sulla base della categoria e della classe assegnata, l'Agenzia delle Entrate determina una tariffa d'estimo unitaria che moltiplicata per la consistenza fornisce la rendita catastale di ogni immobile.
Per le categorie D (speciale) ed E (particolare) la rendita catastale viene determinata mediante stima diretta su ogni singola unità immobiliare.
Nella pratica, la rendita catastale viene calcolata utilizzando la formula della moltiplicazione della consistenza dell’immobile per la tariffa di estimo.
Abbiamo citato la tariffa d’estimo e la rendita rivalutata, vediamo di cosa si tratta.
Gli estimi sono tariffe che variano da comune a comune e che tengono conto della qualità, della categoria e della classe di una determinata unità immobiliare e che costituiscono la base su cui vengono calcolate le rendite catastali, nella maniera sopra descritta.
Si è ritenuto non sufficiente il semplice valore della rendita catastale e dunque si è pensato di ideare un sistema per la rivalutazione della rendita catastale. La rivalutazione della rendita catastale consiste nella sua attualizzazione al 5% (per gli immobili delle categorie catastali A, C, D ed E), moltiplicata per una serie di coefficienti differenti a seconda dell’imposta presa in considerazione. Ciò permette quindi di ottenere il valore della rendita catastale corretto, aggiornato all’attuale situazione della proprietà.
Per reperire il valore della rendita catastale dell’immobile è sufficiente leggere attentamente il rogito notarile o, in assenza di tale documento, è anche possibile reperirla tramite il servizio online di consultazione rendite catastali, dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Abbiamo citato prima queste tre tipologie di rendita:
Quando viene rettificato d’ufficio l’importo della rendita catastale, viene emesso un atto di accertamento. Ciò accade quanto il vecchio importo relativo alla rendita catastale è frutto di errori o “omissioni” da parte del contribuente.
Gli avvisi di accertamento in rettifica devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in oggetto.
L’avviso di accertamento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla notifica, per vizi di forma o per contenuto dello stesso.
Cosa accade se un contribuente versa l’IMU sulla base della rendita presunta, se poi questa subisce una rettifica in diminuzione o direttamente sulla base di una rendita errata?
In maniera molto concisa possiamo dire che le rettifiche di rendita finalizzate a correggere errori non dovuti a negligenza da parte del contribuente, bensì d’Ufficio, hanno effetto retroattivo. Nel caso di errore compiuto dal contribuente, la nuova rendita rettificata esplica efficacia a decorrere dalla data in cui questa viene notificata allo stesso contribuente. Può accadere che il contribuente riceva, da parte del comune, un avviso di accertamento per il recupero dell'IMU non versato e che questo però sia errato in quanto l’importo viene calcolato sulla base di una errata rendita catastale e già impugnata dallo stesso contribuente nei confronti dell’Agenzia del territorio; la quale infatti ne aveva definita una nuova, in diminuzione. A questo punto, in questi casi, il contribuente dovrà impugnare l’atto e chiederne il riesame in autotutela.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.