Le ultime Riforme del Codice dei Contratti Pubblici – D.lgs. 36/2023

17 Settembre 2025
Barbara Ghiotti

Introduzione

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023 - DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 - Normattiva), entrato in vigore il 31 marzo 2023, era nato con l’intento di semplificare, digitalizzare e rendere più trasparenti le procedure di gara e appalto. Tuttavia, in meno di tre anni, il testo ha subito oltre otto interventi normativi — tra decreti, correzioni, leggi e modifiche d’urgenza — che hanno progressivamente frammentato e appesantito la sua struttura.

Le otto tappe delle riforme in due anni

Negli ultimi due anni, dall’entrata in vigore, il percorso di revisione normativa è stato intenso e serrato. Possiamo riassumere lo stesso in otto tappe principali:

  1. D.L. 29 maggio 2023, n. 57 (poi L. 87/2023) – modifica dell’art. 108, comma 7
  2. D.L. 29 settembre 2023, n. 132 (L. 170/2023) – modifiche agli artt. 16, comma 1 e 73, comma 4
  3. D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (L. 56/2024) – modifiche all’ art. 6 e aggiornamento Allegato II.14
  4. D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 – intervento correttivo strutturale
  5. D.L. 27 dicembre 2024, n. 201 (L. 16/2025) – modifica art. 63, comma 4
  6. D.L. 14 marzo 2025, n. 25 (L. 69/2025) – modifica art. 8, Allegato I.11
  7. L. 18 marzo 2025, n. 40 – nuove norme su ricostruzione post-calamità (aggiunta art. 221, comma 4, lettera f-bis)
  8. L. 4 aprile 2025, n. 42 – introduzione comma 4-bis all’art. 136

Questa rapida sequenza di interventi riflette una modalità di aggiornamento normativa che rischia di compromettere la coerenza e la stabilità del Codice, ostacolando interpretazione e applicazione.

Il Decreto-legge n. 57 del 29 maggio 2023 (convertito in Legge n. 87/2023)

Il D.L. n. 57 del 29 maggio 2023 introduce una riforma all’articolo 108, comma 7 del Codice dei contratti pubblici.

L’art. 108 disciplina le cause di esclusione automatica dalle procedure di gara, in particolare quelle legate a illeciti professionali gravi e mancanza di affidabilità dell’operatore economico e, nello specifico, il comma 7 si occupa della dichiarazione sostitutiva resa dagli operatori economici e del relativo controllo da parte delle stazioni appaltanti.

Con la riforma è stata corretta la formulazione del comma 7, per:

  • precisare i termini e le modalità con cui le stazioni appaltanti devono chiedere e verificare le informazioni relative all’affidabilità degli operatori;
  • rafforzare il raccordo con il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), al fine di semplificare le verifiche e ridurre il rischio di contenzioso;
  • evitare interpretazioni troppo ampie delle cause di esclusione, garantendo maggiore certezza giuridica agli operatori.

Da un punto di vista pratico, le stazioni appaltanti hanno strumenti più chiari e standardizzati per la verifica dei requisiti, evitando discrezionalità eccessiva e gli operatori economici possono contare su una maggiore tutela rispetto a errori formali o a interpretazioni controverse, riducendo il rischio di esclusioni arbitrarie.

Il Decreto-legge n. 132 del 29 settembre 2023 (convertito in Legge n. 170/2023)

Il D.L. n. 132 del 29 settembre 2023 introduce riforme all’art. 16, comma 1 e all’art. 73, comma 4.

L’articolo 16 comma I disciplina il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti; uno degli strumenti cardine per garantire la parità di trattamento e l’apertura del mercato negli appalti sottosoglia.

La riforma del 2023 ha precisato i casi di deroga e i principi che le stazioni appaltanti devono seguire. Nello specifico, è rafforzata la possibilità di motivare il mancato rispetto della rotazione in presenza di ragioni oggettive e viene chiarita la portata applicativa del principio, per evitare interpretazioni troppo rigide che avrebbero limitato l’efficienza delle procedure semplificate.

Da un punto di vista pratico abbiamo una maggiore flessibilità per le stazioni appaltanti, ma sempre con obbligo di motivazione trasparente.

L’ articolo 73, comma 4 regola la presentazione delle offerte e l’uso delle piattaforme telematiche di e-procurement.

La riforma del 2023 introduce aggiustamenti tecnici, in particolare: uniforma le modalità di caricamento e trasmissione dei documenti; riduce il rischio di esclusioni legate a problemi informatici non imputabili all’operatore economico e favorisce la piena interoperabilità tra le diverse piattaforme digitali.

Da un punto di vista pratico si verifica una maggiore tutela per gli operatori, soprattutto PMI, contro rischi di esclusione per motivi puramente formali o tecnici.

Il Decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 (convertito in Legge n.56/2024)

Il D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 riforma l’art. 6 e l’Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici

L’ art. 6 è uno dei principi del nuovo Codice, perché introduce il principio del risultato come uno dei principi guida dell’azione amministrativa negli appalti pubblici.

Questo principio impone alle stazioni appaltanti di perseguire l’affidamento e l’esecuzione con il miglior rapporto qualità-prezzo, nel rispetto di tempestività, efficienza ed economicità.

La riforma del 2024 ha chiarito meglio il rapporto tra principio del risultato e altri principi, quali trasparenza, concorrenza e legalità e ha ribadito che la responsabilità del funzionario non scatta automaticamente in caso di scostamento procedurale, se comunque il risultato è stato conseguito correttamente.

Da un punto di vista pratico è stata rafforzata la tutela dei funzionari pubblici che sono incentivati a privilegiare la sostanza rispetto a formalismi eccessivi.

L’Allegato II.14, invece,stabilisce le regole di qualificazione delle stazioni appaltanti, cioè i requisiti minimi per poter gestire gare e appalti.

La riforma del 2024 ha rivisto alcuni principi di qualificazione, per agevolare soprattutto i comuni di piccole dimensioni; ha semplificato i requisiti di accesso alle centrali di committenza e ha introdotto margini di maggiore flessibilità per l’accreditamento graduale delle Pubbliche Amministrazioni.

Da un punto di vista pratico è meno possibile che gli enti locali minori restino esclusi o costretti a rivolgersi sempre a centrali esterne e favorisce una più ampia capacità operativa del sistema pubblico.

Il "Primo correttivo": D.Lgs. n. 209/2024

Il D.lgs. n. 209/2024, il cosiddetto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, è stato Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2024 ed è entrato in vigore immediatamente.

È stata la prima grande riforma al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, perché infatti interviene in maniera trasversale su una molteplicità di articoli, circa 69 articoli, ed istituti.

Il Correttivo si propone di introdurre una serie di modifiche volte a chiarire, semplificare e aggiornare la disciplina degli appalti, però, nella pratica, la mancanza di un periodo transitorio ha lasciato le Pubbliche Amministrazioni e gli operatori economici del settore con poco tempo per adeguarsi ai cambiamenti, mettendone a rischio l’operatività quotidiana.

Le principali novità riguardano:

  • la materia dei Contratti collettivi (CCNL) e le tutele lavoristiche: infatti, d’ora in poi le stazioni appaltanti devono specificare nei bandi il CCNL applicabile, considerando la stretta connessione con l’attività oggetto dell’appalto e la rappresentatività nazionale delle parti firmatarie ed è prevista la presunzione di equivalenza tra CCNL nazionali e territoriali, sottoscritti dalle stesse organizzazioni rappresentative, purché attinenti allo stesso settore. Inoltre, l'obbligo di indicazione del CCNL viene esteso fin dalla fase iniziale, integrando l’Allegato I.01
  • la Revisione dei prezzi: per quanto riguarda i lavori: la revisione si attiva solo se la variazione supera il 3% dell’importo totale, e si applica al 90% dell’eccedenza; invece, per i servizi e forniture la soglia è del 5%, con applicazione sull’80% dell’eccedenza
  • la Nomina del Responsabile Unico del Procedimento: da questo momento, in caso di mancanza del personale interno, la nomina può avvenire anche tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche
  • i tempi procedurali: infatti tra progetto e bando devono intercorrere massimo 3 mesi; invece, per la stipula del contratto post aggiudicazione devono intercorrere almeno 32 giorni dopo l'invio dell'ultima comunicazione (precedentemente il termine era fissato in 35 giorni)
  • Digitalizzazione e BIM: viene sancito l’obbligo di utilizzo del BIM per lavori pubblici sopra i 2 milioni di euro ed è stabilita una proroga all’uso della piattaforma PCP (Piattaforma Contratti Pubblici) fino al 30 giugno 2025 per richiedere il CIG per micro-affidamenti sotto i 5.000 €
  • qualificazione delle stazioni appaltanti: viene inclusa la fase di esecuzione che deve esser valutata in base a requisiti come il rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori; stabilito l’obbligo di monitoraggio semestrale dei tempi di esecuzione dell’appalto
  • sono rafforzate le tutele e gli strumenti per le PMI)
  • introduce tre nuovi allegati, modificando oltre 70 articoli: questo mira a rendere il quadro normativo più snello, trasparente ed efficiente
  • è soppressa la ribassabilità dei costi della manodopera (art. 41 comma 14 del Codice), eliminando tale opzione

Si rimanda ai seguenti articoli: “Il nuovo Codice dei contratti pubblici - novità e regime transitorio” e “I principi del PPP nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici”

Il Decreto-legge n. 201 del 27 dicembre 2024 (convertito in Legge n. 16/2025)

Il D.L. n. 201 del 30 dicembre 2024 modifica l’art. 63, comma 4 del codice dei contratti pubblici.

L’art. 63 disciplina le procedure negoziate senza bando, ammesse in casi particolari. La riforma al comma 4 ha precisato le condizioni di applicabilità per gli affidamenti senza gara, introdotto un obbligo di motivazione più stringente a carico delle stazioni appaltanti e rafforzato il controllo da parte di ANAC sulle procedure in deroga.

Da un punto di vistapratico si verifica una maggiore chiarezza, ma anche più vincoli per evitare abusi dell’istituto delle procedure negoziate.

Il Decreto-legge n. 25 del 25 marzo 2025 (convertito in Legge n. 69/2025)

Il D. L. n. 25 del 25 marzo 2025 riforma l’art. 8 e l’Allegato I.11 del codice dei contratti pubblici.

L’art. 8 stabilisce chi è tenuto ad applicare il Codice, quindi Pubbliche Amministrazioni, enti aggiudicatori, soggetti tenuti a procedure speciali.

La riforma ha chiarito la posizione di alcuni enti strumentali e società in house e rafforzato l’obbligo di applicazione per società controllate pubbliche operanti in settori strategici.

Da un punto di vista pratico si ritiene ampliata la platea dei soggetti obbligati a rispettare il Codice, riducendone le zone grigie.

L’Allegato I.11 raccoglie le definizioni operative collegate al subappalto. La riforma del 2025 ne ha ridefinito alcuni concetti chiave, per esempio il subappalto necessario e il subappalto a cascata e ne ha precisato i limiti percentuali e le modalità di autorizzazione.

Da un punto di vista pratico si verifica una maggiore certezza giuridica per imprese e stazioni appaltanti, soprattutto in settori come l’edilizia e i lavori pubblici.

Conclusione

In conclusione, possiamo affermare che Il Codice dei Contratti Pubblici sarebbe dovuto diventare lo scheletro solido di una nuova gestione degli appalti in Italia: condiviso, digitale, stabile. Ma la rapidità con cui è stato “corretto”, emendato e frammentato trasforma quel progetto in un labirinto normativo complesso.

Servirebbe meno urgenza e più visione: uno strumento stabile, aggiornato con metodo, in grado di unire efficienza, trasparenza e innovazione al servizio della collettività.

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