Con la delibera 15/2022/R/rif, ARERA introduce il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (abbreviato TQRIF), con il quale l’ARERA fissa una serie di standard, dal livello più basso di gestione al più efficiente, sui quali i gestori devono uniformarsi a partire dal 2023.
Alcuni degli adempimenti previsti dalla delibera 15, tuttavia, hanno avuto luogo nel 2022 e fungono da punto di partenza per l’applicazione di tutti i principi del TQRIF.
E.T.C. e gestori hanno già avuto modo di confrontarsi con una parte delle richieste del TQRIF. Nello specifico si fa riferimento alla Carta dei Servizi, per la quale è stata richiesta la rielaborazione in formato “unificato” tra tutti i gestori del servizio insistenti sul medesimo territorio e l’approvazione, dall’Ente Territorialmente Competente, secondo una metodologia simile a quella del Piano Economico Finanziario. Si rimanda all’articolo intitolato "La Carta dei Servizi secondo il TQRIF e il ruolo dell’E.T.C.” per un excursus sui principi alla base dell’elaborazione della nuova carta secondo il TQRIF.
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. Nello specifico, il concetto di livello di qualità trova ampio respiro nella normativa, essendo richiamato dalla delibera 363/2021/R/rif con la quale viene introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti – parte 2 (MTR-2). In particolare, sebbene la delibera di riferimento per questi adempimenti sia la sopra richiamata delibera 15/2022/R/rif, la procedura di adeguamento e monitoraggio della qualità del servizio ha avuto avvio con la delibera 226/2018/R/rif, poi integrata da un successivo passaggio presente sulla delibera 444/2019/R/rif (disposizioni in materia di trasparenza), fino ad arrivare alla sua ultima iterazione con il TQRIF.
Il Testo Unico della Qualità del Servizio Rifiuti (abbreviato TQRIF) fornisce il riepilogo degli adempimenti previsti da ARERA per regolare i livelli di qualità minimi e previsionali del servizio rifiuti. Gli adempimenti previsti da ARERA hanno luogo su ogni annualità di gestione del servizio, vengono applicati dai vari gestori e sono controllati dagli Enti Territorialmente Competenti, i quali si occupano di elaborare dei report sulla base dello schema regolatorio nel quale ricade l’ambito tariffario.
Lo schema regolatorio, quindi, interviene direttamente nelle modalità di gestione del servizio identificando le modalità di gestione e monitoraggio alle quali gli ambiti tariffari devono allinearsi anno per anno. A seconda dello schema regolatorio, l’E.T.C., deve comunicare periodicamente all’ARERA le risultanze dei meccanismi di monitoraggio dei servizi.
Vediamo, dunque, quali sono i punti salienti relativi al monitoraggio indicati nel TQRIF in relazione allo Schema regolatorio della qualità e cosa queste novità comportino per gli Enti.
Prima però riepiloghiamo alcuni concetti di base:
Innanzitutto, occorre identificare chi sono i soggetti interessati da tale adempimento. Il TQRIF si riferisce specificatamente a coloro che vengono identificati come soggetti gestori nel perimetro dei servizi TARI. I gestori richiamati dal testo unico, quindi, non sono altri che gli stessi soggetti che devono provvedere all’elaborazione del Piano Economico Finanziario, indicati da ARERA nell’MTR-2, e richiamati dal TQRIF.
I gestori sono coloro che si occupano di:
Visto il terzo punto sopra esposto ne deriva che il Comune viene identificato, nel caso in cui si occupi della tariffazione, come gestore del servizio. Di conseguenza l’Ente stesso si deve occupare delle procedure di rilevazione della qualità del servizio per la propria parte di competenza.
Altro soggetto fondamentale per l’identificazione dello Schema regolatorio risulta essere l’Ente Territorialmente Competente (abbreviato E.T.C.), che, come per la procedura di elaborazione del PEF, torna ad inserirsi come soggetto terzo nella procedura. L’Ente Territorialmente Competente, infatti, si occupa esso stesso della valutazione dei livelli di qualità del servizio ed indica a quale Schema regolatorio si deve far riferimento nelle prossime annualità di programmazione.
Con il termine “Schema regolatorio” si intende una tabella interattiva con il quale l’Ente Territorialmente Competente rileva e definisce i livelli di qualità della gestione in essere del servizio integrato rifiuti.
La tabella, definita a doppia entrata, presenta input sulla base dei principi previsti dal TQRIF derivanti dalla qualità contrattuale e dalla qualità tecnica.
Con “qualità contrattuale” si intendono gli standard previsti dal contratto di affidamento del servizio. Mentre con “qualità tecnica” si definiscono gli obblighi di servizio in relazione agli standard tecnici dei singoli servizi che compongono la gestione integrata quali.
Si presenta qui di seguito la tabella di riferimento per l’identificazione dello schema regolatorio.

Identificato dall’Ente Territorialmente Competente lo Schema regolatorio di appartenenza, i soggetti gestori devono quindi prevedere una serie di meccanismi di attuazione degli obblighi previsti da ARERA in riferimento allo schema stabilito sulla base della propria competenza all’interno del servizio rifiuti.
Le aree tematiche sviscerate dal TQRIF riguardano in particolare:
L’ARERA, attraverso la delibera, stabilisce un cronoprogramma per l’attivazione della procedura relativa alla qualità dei servizi, così definito:
L’E.T.C., quindi, è chiamato in questo momento alla comunicazione richiesta dal punto 3. Il TQRIF definisce gli obblighi di comunicazione in materia di qualità del servizio nell’art. 56 comma 1, indicando nello specifico:
quoteparagraphquote“Il gestore deve predisporre un registro, disponibile su apposita piattaforma informatica, al fine di registrare informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità, nonché l’esecuzione delle prestazioni medesime, pervenute tramite gli sportelli fisici e online, il servizio telefonico, il pronto intervento, e la casella di posta elettronica dedicata”
paragraph
Il passaggio viene confermato nel seguente comma:
quoteparagraphquote“Il registro di cui al precedente comma 56.1 deve riportare i dati di qualità relativi a ogni singola gestione nella quale il gestore svolge il servizio. I dati devono essere registrati e comunicati annualmente all’Autorità e al pertinente Ente territorialmente competente, relativamente a ciascuna gestione di competenza, entro il 31 marzo di ciascun anno, come indicato al successivo Articolo 58.1.”
paragraph
Gli articoli successivi insistono sul dettaglio delle varie reportistiche che devono essere elaborate per la comunicazione all’ARERA a seconda dello schema di riferimento indicato dall’E.T.C., insistendo su:
La delibera 15/2022/R/rif e il TQRIF dettano specifici principi ai quali l’E.T.C. e i vari soggetti devono necessariamente allinearsi con scadenza annuale ai fini delle corrette rilevazioni dei livelli di qualità da parte dell’ARERA. Tuttavia, sebbene le scadenze siano perentorie, ad ora ARERA non ha ancora fornito indicazioni riguardo le modalità di trasmissione della reportistica richiesta ai vari ambiti tariffari, mancando un canale specifico per l’invio da parte dei soggetti sottoposti al monitoraggio. Si rimane quindi in attesa di ulteriori comunicazioni, sperando che queste arrivino in tempo utile per la scadenza rilevata dal TQRIF.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.