Il 2020 ha segnato l’inizio di una nuova era nella fiscalità immobiliare locale. La Nuova Imposta Municipale sugli Immobili (Nuova IMU), introdotta dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (commi da 739 a 804), ha realizzato l'unificazione del prelievo immobiliare, superando l'assetto duale precedente basato su IMU e TASI.
Questa riforma non è una mera riproposizione dei vecchi tributi sotto un unico nome, ma una complessa operazione di sistematizzazione normativa, volta a eliminare l'ingiustificata duplicazione che gravava sugli uffici comunali e sui contribuenti, dovuta alla sovrapposizione di basi imponibili e platee contributive quasi identiche. L'abolizione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) — fatta eccezione per la TARI — e la conseguente integrazione di IMU e TASI sono state eseguite mantenendo fermo l'obiettivo di non alterare il livello complessivo di pressione fiscale.
In qualità di esperti tributari specializzati in materia IMU, è essenziale analizzare gli aspetti tecnici della L. 160/2019 e la sua relazione con la normativa previgente, gran parte della quale (inclusa la disciplina contenuta nella L. 147/2013 e l'Art. 13 del D.L. 201/2011) è stata soppressa o abrogata. Tuttavia, si è riscontrato un "paciugo normativo", poiché la legge abroga solo le disposizioni "incompatibili con la NUOVA IMU", lasciando in vigore quelle compatibili, come il regime di rimborso e riversamento tra Comuni.
Un imperativo categorico per gli Enti locali, in sede di prima applicazione nel 2020, è l'obbligo di ri-approvare le aliquote e i regolamenti. Le delibere approvate per l'IMU (vecchia) del 2019, anche se riferite all'anno 2020, non avevano alcuna efficacia, poiché il tributo precedente è stato soppresso. La mancata approvazione delle nuove aliquote comporta l'applicazione automatica delle aliquote standard (di default) stabilite dalla legge.
Il legislatore è intervenuto con "micro interventi di chirurgia normativa" per chiarire e irrigidire le definizioni degli immobili, risolvendo annose questioni interpretative che avevano portato a contenziosi estesi.
La definizione di fabbricato è stata resa più stringente rispetto alla disciplina ICI e IMU precedente. Il fabbricato è ora l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale.
Questa specificazione è cruciale e risolve definitivamente la controversia generata da certa giurisprudenza della Corte di Cassazione (come la sentenza 171815/2017) relativa ai fabbricati classificati in categoria F/2 (unità collabenti). La Cassazione aveva erroneamente ritenuto che gli F/2 rientrassero nella categoria dei fabbricati imponibili, pur non potendo essere assoggettati a imposta a causa dell'assenza di rendita.
Con la Nuova IMU, l’assenza di rendita catastale fa sì che:
Una delle principali aree di contenzioso nella vigenza dell'ICI e della vecchia IMU riguardava le aree fabbricabili pertinenziali non accatastate unitariamente. La nuova disciplina chiarisce la condizione di integrazione di tali aree nel fabbricato:
Costituisce parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.
Questa rigorosa formulazione evita fenomeni elusivi (come l'accatastamento di una vasta area edificabile a un piccolo magazzino C/2) e fornisce criteri oggettivi e non più basati sulla sola dichiarazione soggettiva del contribuente.
Base Imponibile Aree Fabbricabili: Il valore dell’area è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione. Un punto di grande rilevanza procedurale per i Comuni è la decorrenza in caso di mutamenti urbanistici. Si fa riferimento alla data di adozione degli strumenti urbanistici. L'aver scelto l'adozione, anziché l'approvazione, è cruciale per intercettare l'incremento di valore non appena l'atto amministrativo che lo determina è posto in essere, risolvendo le incoerenze giurisprudenziali che talvolta facevano decorrere l'imposizione solo dall'anno successivo al cambio di destinazione.
La Nuova IMU ha semplificato la nozione di terreno agricolo, superando le precedenti complessità interpretative derivanti dal combinato disposto di diverse leggi.
Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
Questo significa che l'assoggettamento si basa sulle risultanze catastali, vincolanti sia per l'Ente che per il contribuente. Sono fatte salve le esenzioni previste:
La base imponibile per i fabbricati rimane legata alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti (es. 160 per A, C/2, C/6, C/7; 65 per D).
Il legislatore ha recepito in norma ciò che era desumibile per via interpretativa in presenza di interventi edilizi: le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno a seguito di interventi edilizi producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo. Questo chiarisce che la nuova rendita non deve attendere il 1° gennaio dell’anno successivo per produrre effetti impositivi.
Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui gli immobili insistono prevalentemente. I soggetti passivi sono i possessori (proprietario o titolare di diritto reale: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
La Nuova IMU ha introdotto un chiarimento di fondamentale importanza riguardo alla pluralità dei soggetti passivi, risolvendo un contenzioso decennale.
In presenza di più soggetti passivi per il medesimo immobile, la norma stabilisce che:
Questo principio è dirimente: se un immobile è posseduto da due fratelli, ma solo uno lo utilizza come abitazione principale, l'esenzione/agevolazione opera esclusivamente sulla quota di possesso del soggetto che ne ha i requisiti. Similmente, per i terreni in comproprietà, l'agevolazione CD/IAP si applica solo alla quota del possessore qualificato.
La Nuova IMU ha scelto di confermare la disciplina IMU previgente (che si rifaceva all'ICI), stabilendo che il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Questo è un punto di netta discontinuità con la vecchia disciplina TASI (che ben avrebbe potuto essere recepita, data l'unificazione). Nella TASI era chiaro che la soggettività passiva del detentore (locatario) persisteva fino alla riconsegna comprovata da verbale, perché la TASI assoggettava anche il detentore a qualsiasi titolo. Con la Nuova IMU, se il contratto è risolto ma l'immobile non è riconsegnato, la soggettività passiva ritorna in capo alla società di leasing, e la mancata riconsegna è gestita come una controversia tra privati.
La Nuova IMU non è più definita "imposta erariale", ma mantiene la riserva statale sul gettito degli immobili classificati nel Gruppo Catastale D.
La riserva è calcolata applicando l'aliquota dello . Le attività di accertamento e riscossione per questi immobili sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti da accertamento, interessi e sanzioni.
Il possesso dell'Abitazione Principale (A.P.) non è presupposto d’imposta, salvo se l’immobile rientra nelle categorie A/1, A/8 o A/9. Per queste ultime, si applicano l'aliquota deliberata dal Comune (base 5‰, max 6‰) e la detrazione standard di € 200.
La definizione di A.P. richiede che il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'immobile.
Risolvendo l'annosa questione dello "spacchettamento" familiare, la legge consente che:
In precedenza, l'assenza del nucleo familiare completo in uno solo degli immobili (se, ad esempio, marito e moglie risiedevano in Comuni diversi) portava letteralmente alla tassazione di entrambe le abitazioni.
La Nuova IMU ha eliminato la figura dell'ex coniuge assegnatario (prevista nella vecchia IMU) e l'ha sostituita con il:
Se l'affidamento è congiunto e la casa è assegnata a settimane alterne, l'assimilazione si applica ad entrambe le abitazioni, purché le condizioni della norma siano soddisfatte per entrambi i genitori.
La base imponibile è ridotta della metà per:
Per l'inagibilità/inabitabilità, la normativa impone criteri rigorosi precedentemente contenuti nelle sole istruzioni o nei regolamenti:
La riduzione si applica, con i seguenti limiti rigorosi, alle unità immobiliari (esclusi A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come A.P.:
Per le abitazioni locate a canone concordato (L. 431/1998), l'aliquota d’imposta è ridotta al (sconto del 25%).
Obbligo Dichiarativo e Decadenza: Per l'applicazione di quasi tutti i benefici, agevolazioni e riduzioni (inclusi Immobili Merce e Comodato), il soggetto passivo deve presentare l'apposita dichiarazione IMU attestando il possesso dei requisiti e gli identificativi catastali, a pena di decadenza del beneficio. Questo obbligo di dichiarazione per ottenere il beneficio non era sempre richiesto in passato per l'applicazione di alcune agevolazioni (es. canone concordato).
La Nuova IMU ha ridefinito la potestà regolamentare dei Comuni, lasciando margini di manovra (soprattutto per l'azzeramento delle aliquote) ma incapsulandoli in una struttura rigida.

Immobili merce (fabbricati costruttori): Per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (fintanto che non siano locati):
L'intento di unificare i tributi e mantenere la capacità fiscale ha portato alla necessità di assorbire nella Nuova IMU anche l'ex maggiorazione TASI. Sebbene l'intenzione fosse mantenere inalterato il gettito, il riferimento normativo iniziale al solo comma 754 (aliquota per "altri fabbricati") escludeva letteralmente la possibilità di applicare la maggiorazione su Immobili Merce, Abitazioni di Lusso (A/1, A/8, A/9) e Fabbricati D. Questo "grosso paciugo normativo" ha richiesto rapidi interventi di correzione per evitare una perdita di gettito non indifferente.
È confermato che la maggiorazione dello (fino al limite massimo dell') necessita di una conferma annuale espressa tramite delibera del Consiglio Comunale.
Le procedure amministrative per l'approvazione degli atti e l'efficacia delle delibere sono tra le novità più delicate introdotte dalla L. 160/2019.
L'efficacia delle delibere comunali di aliquote e regolamenti è subordinata a termini perentori di trasmissione e pubblicazione, svincolati dalla data di approvazione del bilancio.
La delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione sul Portale del Federalismo Fiscale per elaborare il prospetto delle aliquote, che ne forma parte integrante. Una delibera approvata senza tale prospetto non è idonea a produrre effetti. In caso di difformità tra il prospetto pubblicato e il testo della delibera, prevale quanto stabilito nel prospetto.
In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
Il versamento è dovuto in due rate (16 giugno e 16 dicembre) o in un'unica soluzione (16 giugno).
Modalità di calcolo del primo anno (2020): In sede di prima applicazione, la prima rata (acconto) è pari alla metà di quanto versato complessivamente a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
Il saldo (16 dicembre) è eseguito a conguaglio, sulla base delle nuove aliquote pubblicate entro il 28 ottobre. L'acconto è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
Conteggio dei mesi di possesso: È stata risolta la possibilità di doppia imposizione nello stesso mese.
Il versamento minimo non dovuto è fissato a € 12,00 (riferito all’imposta annuale complessivamente dovuta sull’intero immobile).
La dichiarazione IMU torna alla scadenza ordinaria del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti. La dichiarazione mantiene il principio di ultrattività per gli anni successivi, se non intervengono modifiche.
Non è necessaria la dichiarazione se gli elementi rilevanti derivano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche (MUI, compravendita di fabbricati, dichiarazioni di successione).
Obbligo dichiarativo rinnovato per gli ENC: Gli Enti non Commerciali (ENC) devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, e, a differenza degli altri soggetti passivi, devono presentarla ogni anno, anche in assenza di variazioni.
La L. 160/2019 ha introdotto la procedura di accertamento esecutivo, valida per la Nuova IMU, che conferisce all'avviso di accertamento la diretta efficacia di titolo esecutivo.
È prevista la possibilità di rateizzare le somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di temporanea e obiettiva difficoltà del debitore.
È obbligatoria la designazione del Funzionario Responsabile dell'imposta. A tale figura sono attribuiti i poteri gestionali, organizzativi e, soprattutto, la rappresentanza in giudizio dell'ente per le controversie relative all'imposta stessa.
Riguardo ai rimborsi, il contribuente può richiederli entro cinque anni dal pagamento o dall'accertamento definitivo del diritto alla restituzione. Il rimborso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla presentazione dell’istanza. L’eventuale credito eccedente può essere compensato con versamenti mancanti successivi, anche di altri tributi comunali.
Le esenzioni generali previste dalla vecchia normativa sono state confermate.
Il Comune mantiene facoltà regolamentari cruciali:
Infine, per quanto riguarda le attività di accertamento, è stata prevista una sanzione amministrativa (da a ) per la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato dal Funzionario Responsabile entro 60 giorni dalla notifica.
L'impianto della Nuova IMU 2020, pur nascendo da una necessità di semplificazione e accorpamento, ha comportato una riscrittura tecnica fondamentale, fornendo agli Uffici Comunali strumenti di gestione e accertamento più precisi e, grazie all'accertamento esecutivo, più efficaci. L'onere per la Pubblica Amministrazione consiste ora nel garantire la perfetta aderenza ai nuovi dettami, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche perentorie di approvazione degli atti e l'applicazione rigorosa dei requisiti per i benefici e le esenzioni.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.