La digitalizzazione nel settore delle costruzioni è ormai un processo inarrestabile, e il Building Information Modeling (BIM) rappresenta uno degli strumenti chiave per innovare progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche. La normativa italiana ha progressivamente introdotto l’obbligo di utilizzo del BIM negli appalti pubblici, con tappe fondamentali rappresentate dal cosiddetto Decreto BIM e, più recentemente, dal nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023). Questo articolo illustra l’evoluzione normativa, i principali obblighi e le implicazioni per la Pubblica Amministrazione (PA).
Il Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560, noto come Decreto BIM, ha rappresentato la prima norma organica che ha disciplinato l’adozione del BIM nella Pubblica Amministrazione. Questo decreto ha introdotto principi fondamentali come l’interoperabilità e la gestione digitale dei processi informativi nelle costruzioni.
L’articolo 4 del Decreto BIM stabilisce che le stazioni appaltanti devono utilizzare piattaforme interoperabili basate su formati aperti e non proprietari, garantendo così che i dati siano condivisi e fruibili da tutti gli attori coinvolti nel processo edilizio, dalla progettazione alla gestione dell’opera. Questi formati aperti sono comunemente denominati IFC (Industry Foundation Classes), uno standard internazionale sviluppato da buildingSMART che consente di rappresentare in modo univoco e completo tutte le informazioni relative a un edificio o a un’infrastruttura. L’adozione del formato IFC è fondamentale perché permette a software diversi, anche di fornitori differenti, di “parlare la stessa lingua”, evitando così problemi di incompatibilità e perdita di dati durante il trasferimento delle informazioni tra le varie fasi progettuali e operative.
Il Decreto BIM introduce inoltre il concetto di Common Data Environment (CDE), ovvero un ambiente digitale condiviso dove tutte le informazioni relative a un progetto vengono raccolte, gestite e aggiornate in modo centralizzato. Ogni stazione appaltante è tenuta a dotarsi di un proprio CDE, che funge da “punto unico di verità” per tutti i soggetti coinvolti: progettisti, imprese, direttori dei lavori e, naturalmente, la stessa Pubblica Amministrazione. Questo ambiente di condivisione dati garantisce che tutte le parti abbiano accesso in tempo reale alle informazioni aggiornate, migliorando la trasparenza e la collaborazione.
Il CDE non è soltanto un archivio digitale, ma un vero e proprio sistema integrato che consente di controllare versioni, autorizzazioni e flussi di lavoro, riducendo errori e duplicazioni. Grazie a questo sistema, la Pubblica Amministrazione può monitorare l’avanzamento del progetto, verificare la conformità tecnica e amministrativa e prendere decisioni più rapide e informate. L’obbligo per ogni stazione appaltante di avere un proprio CDE sottolinea l’importanza di una gestione autonoma e responsabile delle informazioni, garantendo al contempo l’interoperabilità e la cooperazione tra tutti gli attori coinvolti nel ciclo di vita dell’opera.
In sintesi, l’utilizzo di formati aperti come l’IFC e la creazione di un ambiente di condivisione dati come il CDE rappresentano due pilastri fondamentali della normativa sul BIM, indispensabili per una digitalizzazione efficace e trasparente della Pubblica Amministrazione nel settore delle costruzioni.
Il Decreto BIM ha previsto un’introduzione graduale dell’obbligo di utilizzo del BIM, fissando scaglioni in base all’importo a base di gara. Inizialmente, l’obbligo riguardava solo opere di grande valore, con soglie molto elevate (oltre 100 milioni di euro nel 2019, poi progressivamente abbassate negli anni successivi).
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 36/2023, il cosiddetto nuovo Codice degli Appalti, la normativa sul BIM ha subito un’importante evoluzione che ne ha ampliato l’ambito di applicazione e ne ha definito con maggiore chiarezza le modalità di utilizzo nella Pubblica Amministrazione.
L’articolo 43 del D.lgs. 36/2023 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e realizzazione di opere di nuova costruzione e per interventi su costruzioni esistenti, qualora l’importo a base di gara sia superiore a un milione di euro.
Questa disposizione conferma e rafforza quanto già previsto dal Decreto BIM e dal precedente Codice Appalti, ma introduce anche alcune esenzioni importanti: non è obbligatorio utilizzare il BIM per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a meno che non riguardino opere già realizzate con strumenti digitali.
Il nuovo Codice mantiene la progressività nell’introduzione del BIM, con un calendario che ha visto l’obbligo estendersi negli anni a importi sempre più bassi:
Tuttavia, alcune fonti indicano che, in base a modifiche recenti, la soglia per l’obbligo BIM potrebbe essere fissata a 2 milioni di euro per alcune tipologie di lavori, con soglie specifiche più elevate per interventi su beni culturali.
Il nuovo Codice Appalti non solo impone l’obbligo di utilizzo del BIM, ma incentiva anche l’adozione volontaria da parte delle stazioni appaltanti non obbligate, prevedendo punteggi premiali nelle gare per chi utilizza questa metodologia. La Pubblica Amministrazione può così stimolare l’uso del BIM inserendo nei bandi criteri di valutazione che riconoscano punteggi aggiuntivi a imprese e progettisti con competenze specifiche o che propongono soluzioni digitali integrate.
Ad esempio, la PA può richiedere l’uso del BIM in fasi specifiche del progetto, come la progettazione esecutiva o la gestione digitale del cantiere, anche quando non obbligatorio per l’intero appalto. Può inoltre prevedere clausole contrattuali per l’aggiornamento del modello digitale durante tutta la vita dell’opera, migliorando la gestione e manutenzione degli asset pubblici.
Questi strumenti incentivano la partecipazione di operatori qualificati e favoriscono la diffusione della digitalizzazione, contribuendo a migliorare qualità, trasparenza ed efficienza negli appalti pubblici, in linea con gli obiettivi strategici del PNRR.
Il ricorso al BIM consente una gestione più efficiente e trasparente dei processi edilizi, migliorando la qualità della progettazione, riducendo gli errori e ottimizzando i costi e i tempi di realizzazione. La normativa mira proprio a favorire questa trasformazione digitale nella PA, che deve dotarsi di competenze e strumenti adeguati per rispettare i nuovi obblighi.
Nonostante i vantaggi, la transizione verso il BIM incontra ancora resistenze e divari digitali tra le amministrazioni pubbliche, soprattutto a livello locale. La necessità di formazione, aggiornamento tecnologico e cambiamento culturale è fondamentale per superare queste difficoltà e garantire una piena applicazione della normativa.
La normativa per l’utilizzo del BIM in Italia si è evoluta significativamente negli ultimi anni, passando dal Decreto BIM del 2017 al nuovo Codice degli Appalti 36/2023, che ha fissato l’obbligo di impiego del BIM per gli appalti pubblici sopra un milione di euro a partire dal 2025. Questo percorso normativo riflette la volontà di digitalizzare la Pubblica Amministrazione e di migliorare la qualità e l’efficienza delle opere pubbliche attraverso strumenti innovativi.
La Pubblica Amministrazione è chiamata a un impegno concreto per adeguarsi a questa normativa, superando le resistenze e colmando i divari digitali, al fine di sfruttare appieno i benefici del BIM. Per un approfondimento dettagliato su questo tema, è possibile fare riferimento all’articolo pubblicato al link https://studiosigaudo.com/bim-guida-pubblica-amministrazione/, che offre una guida completa sull’applicazione del BIM nella PA.
In sintesi, la normativa sul BIM rappresenta oggi un elemento imprescindibile per la modernizzazione del settore delle costruzioni e per una gestione più sostenibile e trasparente delle opere pubbliche in Italia.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.