Secondo quanto precisato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, “la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal ‘Sdi’ si considerano non emesse”.
La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti, cui va equiparata la tardività di tale adempimento, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 del Dlgs. n. 471/1997, ossia:
Troveranno altresì applicazione, non cumulativa ma alternativa tra loro, gli istituti individuati nell’art. 12 del Dlgs. n. 472/1997, “concorso di violazioni e continuazione”, e nell’art. 13 del medesimo Dlgs., il c.d. “ravvedimento operoso”.
Il Legislatore, con specifico riferimento al primo periodo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite “Sdi” (primo semestre del 2019), ha statuito che le sanzioni individuate nell’art. 1, comma 6, del Dlgs. n. 127/2015, ossia, in base al rinvio ivi contenuto, quelle del citato art. 6 del Dlgs. n. 471/1997:
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