In un contesto economico sempre più complesso, la gestione efficiente delle risorse finanziarie rappresenta una sfida cruciale per ogni Ente Pubblico. In particolare, la corretta gestione dell'IVA relativa alle spese di investimento è un tema di grande rilevanza per gli Enti Pubblici Locali che spesso sono interessati e coinvolti nella pianificazione urbanistica e nel riassetto ed efficientamento del proprio territorio.
In questo articolo esaminiamo le principali linee guida e le implicazioni normative secondo il principio contabile 4/2 applicato alla contabilità finanziaria.
Secondo il principio contabile 4/2, il credito IVA derivante dalla contabilizzazione ai fini commerciali di spese per opere di investimento finanziate da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. Questa restrizione è volta a garantire che i fondi siano utilizzati in modo coerente con le finalità dell'investimento ed anche il mantenimento degli equilibri finanziari di Bilancio.
Un passaggio fondamentale è l’apposizione del vincolo su una quota del Risultato di Amministrazione pari al credito IVA derivante dall’investimento finanziato dal debito. Solo dopo aver effettuato questo vincolo, l’Ente può procedere alla compensazione dei tributi e/o al finanziamento di spese correnti. Questa disposizione richiede un'attenta pianificazione e gestione delle risorse finanziarie da parte dell'Ente; il Responsabile dei Servizi Finanziari deve fornire informazioni dettagliate nella relazione sulla gestione al Consuntivo.
Per i Responsabili Finanziari è essenziale analizzare accuratamente gli interventi di investimento pianificati per identificare quelli che possono beneficiare del recupero fiscale. È cruciale definire e attestare chiaramente le fonti di finanziamento delle spese di investimento al fine di assicurare il corretto trattamento fiscale del credito d'imposta.
Un'area delicata riguarda l'IVA relativa a opere di investimento finanziate interamente da contributi di altri Enti Pubblici, come ad esempio Regione, Ministeri, ecc.
In questi casi, l'IVA non è recuperabile nell'ambito del progetto di risparmio fiscale a causa dei meccanismi di rendicontazione strettamente regolamentati. La logica è la seguente: se l’IVA è stata finanziata dal contributo pubblico, non è corretto richiederne il rimborso o comunque beneficiarne a livello fiscale sotto forma di credito IVA, per evitare un doppio beneficio finanziario ed economico.
Il discorso è da estendere anche alle opere pubbliche finanziate in parte da contributi di altri Enti Pubblici e in parte con fondi propri dell’Ente. L’indetraibilità in questo caso è da proporzionare alla quota finanziata da altri Enti Pubblici.
La normativa sottolinea l’importanza del rispetto del principio del doppio finanziamento e del doppio arricchimento. Se un Ente ha beneficiato di un contributo che copre interamente una spesa di investimento (IVA inclusa), non può successivamente recuperare le somme come credito IVA. Ciò costituirebbe un doppio arricchimento: una volta tramite il contributo e una seconda volta attraverso il credito d'imposta.
Le sanzioni previste in caso di comportamento illecito dipendono da diversi fattori, tra i quali le clausole contrattuali, ma in linea generale è possibile affermare che si incorre nell’onere di dover restituire in tutto o in parte la somma all’Ente erogante il contributo in alternativa al disconoscimento del credito d’imposta, con l’aggiunta di penali specifiche laddove previsto.
Un'altra considerazione importante da operare prima ancora di far partire i lavori è la valutazione della convenienza di eventuali manovre di gestione in ambito commerciale di immobili, o interventi su immobili, realizzati con fondi di altri Enti, in particolare fondi PNRR. Questo richiede un'analisi approfondita dei costi e dei benefici, considerando le implicazioni fiscali e normative.
Ad esempio, la scelta di gestire e considerare come spese istituzionali le spese di realizzazione di un intervento su un immobile commerciale ha i seguenti effetti sulla gestione contabile/fiscale:
Non si può parlare di vantaggi o svantaggi dal momento che la situazione di ogni Ente è da valutare in base alle proprie caratteristiche. Il primo punto “Onere di versamento dell’imposta in split payment”, per esempio, potrebbe mettere in difficoltà gli Enti in sofferenza di cassa. È pur vero che scegliendo la gestione commerciale l’Ente non può ottenere il rimborso dell’IVA dall’Ente erogante il contributo, ma è altrettanto vero che – in base all’impostazione della contabilità fiscale optata – può trattenere l’importo e non versarlo all’Erario, avendo un beneficio in termini di cassa.
La gestione dell'IVA su spese di investimento rappresenta un aspetto cruciale della strategia finanziaria per gli Enti pubblici. La conformità alle normative, come il principio contabile 4/2, è essenziale per evitare sanzioni e ottimizzare le risorse.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.