Le Regioni sottoposte al Piano di rientro da deficit sanitario devono applicare, rispetto al livello delle aliquote vigenti:
Secondo la Risoluzione n. 5/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, “il perseguimento di superiori finalità (abbattimento deficit sanitario) […] volte ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione, non consente, quindi, alle Regioni di poter escludere dall’applicazione degli incrementi delle aliquote fiscali in questione i redditi fino a 15.000 euro. In tal modo, infatti, le Regioni aggraverebbero il disavanzo sanitario e contravverrebbero, altresì, all’obbligo di adottare tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi dei suddetti Piani. Pertanto, la Regione sottoposta al Piano di rientro dal deficit sanitario, è tenuta ad applicare l’incremento nella misura fissa di 0,30 punti percentuali dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF rispetto a quelle vigenti, su tutti gli scaglioni di reddito”.
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