In vista della prossima scadenza per la trasmissione telematica della Dichiarazione IRAP 2023 per l’esercizio 2022, attualmente fissata al 30 novembre, riteniamo utile approfondire i temi legati a questa imposta che interessa tutte le attività produttive indipendentemente dal fatto che le stesse siano esercitate da Enti commerciali o da Enti non commerciali.
L'IRAP è un'imposta italiana che riguarda le attività produttive svolte sul territorio nazionale. L’acronico IRAP, infatti, corrisponde a “Imposta Regionale sulle Attività Produttive”.
L’imposta è stata introdotta in Italia a partire dal 1° gennaio 1998, con il Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997. Il presupposto dell’Irap è definito dall’articolo 2, comma 1, D.lgs. n.446/1997 “Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.
L'IRAP è un’imposta che viene utilizzata per finanziare le spese regionali e locali, come ad esempio l'assistenza sanitaria e l'istruzione, oltre a vari altri servizi pubblici.
Per gli Enti non commerciali l’IRAP può esser di due tipologie: istituzionale o commerciale. Si procede a spiegare nel corpo del presente articolo quali sono le differenze che caratterizzano i due modelli di imposta.
Gli argomenti che tratteremo sono i seguenti:
I soggetti obbligati al pagamento dell’imposta IRAP sono i seguenti:
I soggetti esonerati dal pagamento dell’imposta IRAP sono i seguenti:
Le esenzioni e le aliquote agevolate IRAP possono variare nel tempo e a seconda della legislazione regionale. Occorre pertanto consultare gli aggiornamenti sul sito ufficiale del MEF, attraverso il quale è possibile consultare le aliquote in base alla Regione di interesse.
Gli Enti che svolgono esclusivamente attività istituzionale, secondo il dettato dell’articolo 10 comma 1 del D.Lgs. n.446/1997, determinano il valore della produzione netta secondo il metodo definito “retributivo”.
I dati da prendere in considerazione sono:
Sono escluse dalla base imponibile le somme relative alle borse di studio o assegni, poiché sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (ex. articolo 50, comma 1, lettera c).
La base imponibile del dichiarativo istituzionale sarà quindi determinata dalla somma delle retribuzioni del personale qualificato come dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, delle collaborazioni coordinate e continuative e dei compensi per lavoro autonomo occasionale.
Gli Enti che esercitano anche attività commerciale con riferimento all’ambito di applicazione dell’IRAP (ad esempio hanno un dipendente che svolge mansioni nell’ambito dell’esercizio di un’attività commerciale) determinano il valore della produzione secondo il cd. metodo “misto”.
In particolare, i dati da prendere in considerazione sono i seguenti:
Il conteggio dell’IRAP commerciale avviene nel seguente modo: Ricavi e proventi attività commerciale – (costi materie prime + costi servizi + costi godimento + beni di terzi + ammortamenti + variazione rimanenze + oneri diversi di gestione).
L’aliquota IRAP per gli organi dello Stato e per le Amministrazioni Pubbliche è fissata all’8,50% per la parte istituzionale (ex. comma 2, art.16, Dlgs. n. 446/1997).
In caso di applicazione dell’IRAP commerciale l’aliquota è pari al 3,90%. La stessa è da calcolare sul valore della produzione afferente all’esercizio delle attività commerciali.
L'IRAP è una tassa regionale e ciò significa che le aliquote e le modalità di calcolo possono variare da una Regione all'altra in Italia. Ogni Regione italiana può stabilire la propria aliquota IRAP nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge nazionale.
Il versamento dell’IRAP per gli Enti Pubblici non commerciali non avviene con il classico meccanismo dei versamenti per acconti e saldo finale (regola ordinaria per le altre tipologie di contribuenti), ma deve essere effettuato mensilmente.
Infatti, entro il 16 del mese successivo a quello dell’erogazione delle retribuzioni e dei compensi si procede con la liquidazione delle spettanze.
Il versamento dell’IRAP avviene tramite F24EP con il codice tributo 380E. Si specifica che il versamento dell’IRAP deve esser eseguito arrotondando all’unità di euro.
L’Ente dovrà compilare la sezione “Regioni” presente sul modello F24EP indicando il codice tributo, il codice della regione, il mese di riferimento, l’anno di riferimento e l’importo a debito. L’Ente potrà compensare il debito con un precedente credito IRAP qualora sia emergo nell’ultima dichiarazione presentata.
I codici regionali (o da indicare comunque nel campo “Regione”) sono i seguenti:
In base al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008, la Dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
La Dichiarazione IRAP deve esser elaborata e trasmessa all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello d'imposta.
L’art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97 ammette il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, a condizione che avvenga entro 90 giorni dal termine ultimo per l’invio della dichiarazione e che sia versata la sanzione per omessa dichiarazione ridotta a 1/10 del minimo.
Se la dichiarazione viene inviata con un ritardo superiore ai 90 giorni, si considera omessa.
La dichiarazione può essere trasmessa:
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.