Con la Circolare n. 22/2015, l’Agenzia delle Entrate esamina le novità apportate alla disciplina IRAP dalla Legge n. 190/2014 e fornisce alcuni chiarimenti:
Sono rilevanti per il calcolo del costo del personale deducibile gli accantonamenti stanziati in bilancio in esercizi antecedenti al 2015, a patto però che nel 2015 si verifichino gli eventi che ne hanno causato lo stanziamento in bilancio.
Relativamente agli accantonamenti di cui sopra, occorre recuperare l’imposta precedentemente dedotta attraverso la rilevazione di una sopravvenienza attiva nell’esercizio in cui la spesa, collegata all’accantonamento precedentemente disposto, è stata effettivamente sostenuta.
La deducibilità integrale delle spese di personale dipendente sono permesse unicamente in presenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
I soggetti passivi IRAP che nel corso dell’anno non impiegano lavoratori dipendenti (nemmeno per un limitato periodo di tempo) hanno diritto al riconoscimento di un credito d’imposta pari al 10%. Tale credito va applicato sull’IRAP lorda.