Secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, del DL n. 201/2011, è data facoltà ai Comuni di assimilare all’abitazione principale:
Ed ecco un’ulteriore novità in materia, valida a partire dal 2015, introdotta dall’art. 9-bis, comma 1, del DL n. 47/2014: è assimilabile ad abitazione principale una unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all’estero (e iscritti all’AIRE) che siano pensionati negli Stati esteri di residenza; condizioni per ottenere tale agevolazione sono le seguenti: 1) la casa deve essere posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, 2) la casa non deve essere concessa in locazione o in comodato d’uso.
Tale agevolazione interessa unicamente i pensionati nei Paesi esteri di residenza e non i lavoratori italiani all’estero, né coloro che percepiscono un trattamento pensionistico erogato dallo Stato italiano.
Fonte: Eutekne
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