Il fondo perdite delle società partecipate: guida operativa per gli enti locali

12 Agosto 2025
Marco Sigaudo

Premessa

La gestione finanziaria degli enti locali richiede un monitoraggio costante degli equilibri di bilancio. Tra gli strumenti introdotti dal legislatore per rafforzare la tenuta dei conti pubblici, riveste particolare importanza la costituzione del fondo perdite delle società partecipate, previsto dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, TUSP).

Si tratta di un accantonamento obbligatorio, a carico degli enti locali che detengano partecipazioni in società il cui bilancio evidenzi un risultato negativo. Il presente contributo analizza i presupposti, le modalità operative e i recenti chiarimenti giurisprudenziali in merito.

Finalità e presupposti del fondo perdite

Il fondo ha una funzione prudenziale, finalizzata a garantire che l'ente locale disponga delle risorse necessarie a far fronte – se e quando dovesse rendersi necessario – al ripiano delle perdite delle società partecipate.

Le principali caratteristiche sono:

  • Accantonamento obbligatorio, in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta;
  • Rilevazione della perdita esclusivamente in base al dato approvato dall'organo assembleare della società partecipata;
  • Determinazione dell’importo da accantonare con riferimento alle perdite non immediatamente ripianate;
  • Imputazione contabile secondo i principi della contabilità finanziaria o civilistica, a seconda del regime contabile adottato dall’ente.

Le fasi operative della costituzione del fondo

La disciplina prevede un iter preciso:

  1. Rilevazione della perdita: l’obbligo di accantonamento scatta solo dopo l’approvazione formale del bilancio della partecipata da parte dell’organo competente.
  2. Tempistica: l’accantonamento deve essere effettuato nell’anno successivo rispetto a quello in cui è registrata la perdita.
  3. Determinazione dell’importo: il fondo è commisurato alla quota di partecipazione e considera anche eventuali perdite pregresse riportate a nuovo.
  4. Contabilizzazione:list
    • In contabilità finanziaria, si crea un fondo vincolato.
    • In contabilità civilistica, si procede alla rettifica del valore della partecipazione.
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  5. Condizioni per la riutilizzabilità delle risorse: le somme accantonate possono tornare disponibili solo in caso di ripiano delle perdite, dismissione della partecipazione o liquidazione della società.

L’obbligatorietà confermata dalla Corte dei Conti

Numerose deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti confermano il carattere tassativo della norma, che non consente approcci discrezionali né stime forfettarie.

In particolare, viene ribadito che l’obbligo:

  • Non equivale a un obbligo di copertura della perdita;
  • Non implica alcuna responsabilità per i debiti della partecipata;
  • È uno strumento di salvaguardia per l’ente, nel rispetto dell’autonomia patrimoniale delle società di capitali.

Riferimento normativo: Art. 21 D.Lgs. 175/2016

L’articolo 21 stabilisce che:

  • Il fondo è obbligatorio per le pubbliche amministrazioni locali inserite nell’elenco Istat;
  • L'accantonamento si attiva in presenza di un risultato d’esercizio negativo;
  • L’ente deve stanziare un importo proporzionale alla partecipazione, a meno che la perdita sia già coperta con riserve;
  • Per le amministrazioni in contabilità civilistica, si procede all’adeguamento del valore della partecipazione;
  • Il concetto di “risultato negativo” assume diverse definizioni a seconda della tipologia societaria e della presenza o meno del bilancio consolidato.

I chiarimenti giurisprudenziali: le deliberazioni n. 42/2024 e n. 112/2025 della Corte dei Conti - Basilicata

Con la delibera n. 42/2024, la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata ha ribadito che la quantificazione del fondo deve essere basata sull’insieme delle perdite rilevabili al 31 dicembre, e non solo sul dato dell’ultimo esercizio.

È stato inoltre precisato che il “risultato negativo” va inteso come dato ufficiale e approvato dell’assemblea societaria.

La delibera n. 112/2025, sempre della Corte dei Conti - Basilicata, ha censurato il comportamento del Comune di Lauria, che non aveva effettuato alcun accantonamento nonostante una partecipazione in Acquedotto Lucano S.p.A. (società a rete con perdita tra valore e costi della produzione pari a -892.932,90 euro).

Tenuto conto della quota del 1,28%, il Comune avrebbe dovuto accantonare 11.429,13 euro. La mancata costituzione del fondo ha prodotto un’irregolarità contabile, con impatto sul risultato di amministrazione.

Conclusioni

Il fondo perdite rappresenta uno strumento essenziale per una corretta e responsabile gestione finanziaria dell’ente locale.

La sua applicazione, oltre a essere obbligatoria, risponde a un principio di prudenza contabile e contribuisce alla trasparenza nella relazione tra ente pubblico e organismi partecipati. L’osservanza delle disposizioni normative, supportata dalla giurisprudenza contabile, è condizione imprescindibile per una sana amministrazione.

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