Il dissesto finanziario degli enti locali rappresenta una condizione critica in cui un Comune, una Provincia o una Città Metropolitana non è più in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari, compromettendo la stabilità economica e la funzionalità amministrativa dell’ente.
Questa situazione si manifesta con l’impossibilità di onorare il pagamento di stipendi, fornitori e altri debiti, mettendo a rischio la continuità dei servizi pubblici essenziali.
Secondo la normativa vigente, il dissesto finanziario si configura quando un ente locale non riesce a mantenere l’equilibrio di bilancio e a far fronte agli impegni assunti, rendendo necessaria l’adozione di misure straordinarie per superare la crisi economica.
Il quadro normativo di riferimento è delineato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti locali – TUEL ).
In particolare, l’art. 244 del TUEL stabilisce che:
“Si ha stato di dissesto finanziario se l’ente locale non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193, nonché con le modalità di cui all’articolo 194 per le fattispecie ivi previste.”
Una volta dichiarato il dissesto finanziario, viene nominato un Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), incaricato di gestire la crisi e predisporre un piano di risanamento per sanare la situazione debitoria.
Ciò comporta una riorganizzazione della gestione finanziaria dell’ente locale, con l’introduzione di misure correttive finalizzate al ripristino dell’equilibrio economico e alla continuità amministrativa.
Le conseguenze del dissesto finanziario si ripercuotono sia sull’ente locale che sulla collettività, traducendosi in una riduzione della spesa pubblica, tagli ai servizi essenziali e un possibile aumento della pressione fiscale, con l’obiettivo di riequilibrare le finanze e garantire la sostenibilità economica dell’amministrazione.
L'ente locale ha due possibili opzioni:
La prima opzione prevede una dichiarazione formale da parte dell’ente stesso, scelta raccomandata per prevenire eventuali sanzioni ad personam derivanti dall’accertamento di responsabilità amministrative.
La seconda ipotesi si verifica qualora il Piano di Riequilibrio non venga approvato entro il termine stabilito dalla delibera di adozione, determinando il dissesto automatico e il conseguente commissariamento dell’ente, in conformità alla normativa vigente.
Per formalizzare il dissesto finanziario, è necessaria una deliberazione del Consiglio Comunale che illustri in modo dettagliato le cause della crisi economica.
Ai sensi dell’art. 246, comma 1, del TUEL, la dichiarazione di dissesto deve essere adottata dal Consiglio dell’Ente, previa analisi delle cause che l’hanno determinata:
“La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell’ente locale nelle ipotesi di cui all’articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.”
La dichiarazione di dissesto rappresenta un atto formale e irreversibile, che avvia un percorso di risanamento volto a ripristinare la stabilità finanziaria dell’ente.
Una volta approvata la deliberazione di dissesto finanziario, l’ente locale è tenuto a trasmetterla agli organi competenti per avviare la procedura formale.
L’art. 246, comma 2, del TUEL, disciplina le modalità di trasmissione del provvedimento:
“La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’Interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei Conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell’organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell’Interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’Organo Straordinario di Liquidazione.”
La dichiarazione di dissesto avvia una procedura straordinaria finalizzata alla liquidazione dei debiti pregressi e al ripristino dell’equilibrio economico dell’ente.
Tale decisione rappresenta un punto di svolta per l’amministrazione locale, in quanto comporta la rimozione della gestione politica e l’istituzione di un Organo Straordinario di Liquidazione (OSL).
L’OSL, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, assume la responsabilità della gestione e liquidazione della massa passiva dell’ente locale.
Uno degli effetti più rilevanti della dichiarazione di dissesto è la netta separazione tra la gestione finanziaria pregressa e quella corrente.
In questo contesto, l’amministrazione ordinaria dell’ente prosegue la propria attività con vincoli finanziari stringenti, mentre l’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) assume la responsabilità esclusiva della gestione dei debiti accumulati fino al 31 dicembre dell’anno precedente all’ipotesi di bilancio riequilibrato.
L’art. 252, comma 4, del TUEL disciplina questa suddivisione di competenze:
“L’Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva.”
Questa separazione garantisce una gestione più trasparente e ordinata del dissesto, consentendo all’ente di proseguire le proprie attività istituzionali senza ulteriori aggravi sulla situazione debitoria pregressa.
La dichiarazione di dissesto finanziario impone all’ente locale una serie di restrizioni finalizzate a contenere l’indebitamento e a favorire il risanamento delle finanze pubbliche.
Tra le principali misure previste rientrano:
In conclusione, la dichiarazione di dissesto finanziario rappresenta un evento critico per un ente locale, con conseguenze significative sia sotto il profilo amministrativo che economico.
La normativa vigente prevede un iter rigoroso per il risanamento, che include restrizioni finanziarie, responsabilità politiche e la gestione separata del debito da parte dell’Organo Straordinario di Liquidazione.
L’obiettivo principale di queste misure è garantire il riequilibrio dei conti pubblici, tutelando al contempo la continuità dei servizi essenziali per la collettività.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.