Negli articoli precedenti abbiamo sempre citato, ed in parte anche analizzato più superficialmente, i controlli che avvengono all’interno degli enti locali. Ma nello specifico, che cosa sono? Come si suddividono? Come e da chi sono svolti?
Cerchiamo di fare maggiore chiarezza in merito.
I controlli negli enti locali possono essere:
Oggi esistono altre forme di controllo, di tipo finanziario e gestionale riconducibili alle operazioni di controllo di gestione svolte dall’ente locale.
In particolare, il controllo sull'attività ha come oggetto la gestione dell'ente pubblico nel suo complesso, ed è finalizzato a valutare il raggiungimento dei risultati attesi.
L'amministrazione pubblica, infatti, accanto al principio di legalità, deve conseguire determinati obiettivi e massimizzare i risultati connessi alla finalità di perseguimento dell'interesse pubblico .
I controlli di gestione sono di tipo preventivo, concomitante e successivo e costituiscono i principali controlli degli enti locali.
Si intende per controllo esterno quello in cui il riscontro viene effettuato da un organo estraneo ed esterno all'ente o all'amministrazione controllata; si ha il controllo interno quando l'attività di controllo viene effettuata da un soggetto che, anche se non facente parte dell'ente controllato, opera all'interno della struttura dello stesso ente.
Nell'ambito dei controlli esterni che interessano gli che enti locali, emergono le seguenti differenti tipologie:
Al prefetto è riconosciuto un ruolo nell'esercizio del controllo sugli atti, per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ed altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, così come stabiliscono i seguenti articoli del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella 1. n. 203/1991:
Inoltre, l'art. 135, commi 1 e 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (Tuel), prevede il controllo per iniziativa del prefetto, qualora esso ritenga vi siano fondati elementi in ordine ad infiltrazioni di tipo mafioso, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività delle Pubbliche amministrazioni.
In particolare, l'art. 135 del Tuel attribuisce al prefetto una duplice facoltà:
Questa normativa, per le finalità sopra richiamate, ha la sua giustificazione nella c.d. emergenza antimafia.
La Corte costituzionale (sentenze n. 407/1992, n. 218/1993 e n. 191/1994) ne ha confermato la legittimità costituzionale, in quanto non è tesa a modificare il sistema ordinamentale delle autonomie locali, ma a rafforzare i controlli per combattere la criminalità organizzata, favorendo così il regolare svolgimento dell'azione amministrativa degli enti locali.
Come vedremo meglio infra, al prefetto spettano anche poteri di controllo sostitutivo (c.d. controllo
sostitutivo prefettizio), nelle ipotesi di comportamento omissivo degli organi degli enti locali in relazione a provvedimenti che avrebbero dovuto obbligatoria mente adottare.
I controlli sostitutivi costituiscono una particolare categoria di controlli amministrativi, caratterizzati dall'intervento di un'autorità amministrativa in luogo di un'altra allorché quest'ultima non adotti determinati atti.
Il legislatore ha previsto determinati rimedi amministrativi per comportamenti omissivi degli enti locali, nel caso in cui quest'ultima ometta di compiere atti dovuti per legge. In questi casi l'autorità preposta (prefetto, difensore civico, organo regionale ecc.) nomina un commissario per gli atti affinché questi provveda, in via sostitutiva, all'adozione degli atti a cui avrebbe dovuto provvedere l'amministrazione inadempiente.
Il prefetto nomina il commissario ad acta nei seguenti casi:
In caso di inerzia del sindaco si attiva il potere sostitutivo del prefetto.
La legge ordinaria ha regolarmente disciplinato l’esercizio del potere sostitutivo del governo: art. 5, d.lgs n. 112/1998 e art. 8, 1. n. 131/2003 (c.d. legge la Loggia). Tale normativa risulta puntualmente confermata all'art. 137 Tuel (inadempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Ue, grave pregiudizio per l'interesse nazionale), in conformità dell'art. 120, comma 2, Cost.
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Per l'esercizio del potere sostitutivo è importante il preventivo invito e diffida a provvedere all'organo inadempiente, così come prevede la legge e ci conferma la giurisprudenza.
Vi è da precisare, inoltre, che la nomina del commissario ad acta è legittima soltanto se sia accertata l'omissione o il ritardo di atti obbligatori per legge, mentre è illegittima nel caso che al commissario sia stato affidato proprio l'incarico di accertare la sussistenza dell'omissione.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.