La Corte Costituzionale ha considerato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla C.T. Reg. di Firenze in merito alla concessione dell’esenzione ICI sui fabbricati rurali ai contribuenti che abbiano presentato domanda di variazione catastale ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis del DL n. 70/2011.
La principale contestazione presentata riguardava l’impossibilità per il Comune di provare l’assenza delle condizioni sostanziali della ruralità per i fabbricati in merito ai quali veniva presentata la domanda di variazione catastale.
La Consulta, invece, in pieno accordo con l’Avvocatura generale dello Stato, ha respinto la questione di illegittimità per incompleta ricostruzione del quadro normativo; la C.T. di Firenze, infatti, non ha considerato:
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