Fiscale - IVA e impianto smaltimento rifiuti

25 Marzo 2014
Studio Sigaudo
In merito alla realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti vediamo come possa sorgere il dubbio su quale sia l’aliquota iva da applicare. Facendo riferimento al al n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, è possibile rilevare come  l’aliquota IVA ridotta del 10% sia da applicare alle sole “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”. A questo punto parrebbe ragionevole ritenere che l’aliquota da prendere in considerazione sia quella piena, attualmente decretata al 22%, vediamo invece che per effetto del Codice dell’ambiente, art. 266, comma 1, del DLgs. n. 152/2006, tra le opere di urbanizzazione devono essere ricomprese anche “le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate”. Tali opere, costruzioni e impianti sono state, infatti, ricondotte nell’ambito delle “attrezzature sanitarie” di cui all’art. 4, comma 2, lett. g), della L. n. 847/1964, richiamato dal citato n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, per cui le stesse beneficiano dell’aliquota IVA agevolata. All’impianto applicheremo quindi l’aliquota del 10%.

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