La Corte di Cassazione, con sentenza 6664 depositata il 21 marzo 2014, ritorna a supportare il principio di detraibilità dell'Iva anche qualora la stessa si riferisca ad acquisti effettuati nello svolgimento preparatorio dell'attività economica principale.
Deve essere infatti valutato come parametro prioritario l'inerenza e strumentalità degli acquisti allo svolgimento della futura attività.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.