1) Metodo storico
Seguendo questo primo metodo, l’importo dell’acconto corrisponde all’88% del versamento effettuato, rispettivamente:
Il versamento preso in considerazione come base per il calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.
2) Metodo contabile
Seguendo questo secondo metodo, si procede ad effettuare una liquidazione IVA straordinaria per le operazioni attive e passive annotate rispettivamente
e si procede poi a versare il 100% dell’eventuale IVA a debito risultante da tale calcolo, sempre al netto dell’eventuale credito del periodo precedente.
3) Metodo previsionale
Seguendo questo terzo metodo, si determina l’importo dell’acconto sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. In tal caso, l’acconto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare rispettivamente:
In ogni caso, il dato previsionale è da considerarsi al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
Nel caso in cui il calcolo risulti errato e il versamento si riveli, di conseguenza, insufficiente, è prevista una sanzione amministrativa del 30% della mancata o minore imposta versata. Per sanare tale violazione è, tuttavia, possibile fare ricorso ad un ravvedimento, che prevede una sanzione ridotta
- dello 0,2% per ciascun giorno successivo alla data di scadenza del versamento e fino al 14° giorno;
- del 3% dal 15° al 30° giorno dopo la data di scadenza;
- del 3,75% dal 31° giorno in poi fino al termine ultimo del 30 settembre 2015.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.