Con Ordinanza n. 1426 del 26/1/2016, la Cassazione ha decretato che, in caso di IVA restituita al proprio cliente, il contribuente può ottenerne il rimborso anche successivamente al termine di due anni stabilito dall’art. 21, DLgs. n. 546/1992.
Il caso riguarda una richiesta di rimborso IVA presentata da una società di capitali all’Agenzia delle Entrate e giudicata tardiva dall’Amministrazione (in quanto presentata oltre il termine biennale ex art. 21, DLgs. n. 546/1992).
La Cassazione, in linea con quanto previsto dalla giurisprudenza comunitaria, ha emesso parere favorevole nei confronti della società sulla base delle seguenti considerazioni:
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