La sentenza n. 1141/2016 del Tar Veneto, sezione III, ha qualificato come agenti contabili di fatto i gestori di strutture ricettive incaricati della riscossione dell’imposta di soggiorno, in quanto maneggiano denaro di pertinenza pubblica.
Dunque, gli albergatori non sono sostituti d’imposta, essendo gravati solo da obblighi strumentali:
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.