Lo ha esplicitato la sezione sarda della Corte dei Conti con la delibera n. 28 del 26 marzo 2012: ai sensi dell’art. 3, comma 27, della n. 244/2007 e dell’art. 14, comma 32, del DL 78/2010, il Comune non può cosstituire e/o partecipare a società che abbiano come finalità quella dell’autoproduzione di energia elettrica.