Finanziario - Variazioni e pareggio di bilancio

04 Maggio 2017
Studio Sigaudo

Il comma 468 della Legge n. 232/2016 ha identificato una serie di variazioni per le quali è obbligatorio dimostrare il rispetto del pareggio di bilancio.

Le variazioni da accompagnare con l’allegato 9 del DLgs n. 118/2011 saranno, oltre a quelle consigliari e agli atti del bilancio di previsione, quelle:

  • riguardanti il fondo pluriennale vincolato approvato dalla Giunta comunale in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, previo parere del collegio di revisione (articolo 175, comma 5-bis, lettera e). Anche se non citato espressamente, è da ritenere obbligatoria la verifica del saldo di finanza pubblica anche in occasione del riaccertamento parziale dei residui, approvato dal responsabile finanziario limitatamente agli impegni e accertamenti da pagare o incassare anticipatamente, sempre previo parere del collegio di revisione (punto 9.1, principio n. 4/3);
  • di esigibilità̀ relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già̀ autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della spesa correlata, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione (articolo 175, comma 5- quater, lettera e-bis);
  • di bilancio approvate dalla Giunta comunale riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies (articolo 175, comma 5-bis, lettera a).
  • di esigibilità, se interessano il fondo pluriennale vincolato finanziato da debito, non rilevante ai fini del saldo di finanza pubblica (articolo 175, comma 5-quater, lettera b).

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