Con la legge di stabilità 2014 sono arrivate nuove regole anche per le partecipazioni pubbliche, vediamo infatti come sono stati:
- eliminati i limiti alla detenzione di partecipazioni societarie per i Comuni aventi una popolazione fino ai 50.000 abitanti
- soppressi gli obblighi di cessione o scioglimento delle società strumentali delle amministrazioni pubbliche, si sottolinea lo strumentali
- rimosso l’obbligo che interessava Comuni e Province in merito alla soppressione o accorpamento, e al contempo divieto di costituzione, enti, agenzie o organismi comunque denominati esercitanti anche in via strumentale funzioni ex art. 117, lett. p) Cost. o ex art. 118, Cost.
Nel caso in cui l’Amministrazione detenga partecipazioni in società non strettamente necessarie, in riferimento alle proprie finalità istituzionali, avrà tempo fino al 1 maggio 2014 per cederle a soggetti terzi. Nel caso in cui questo termine non venga rispettato la partecipazione cessa comunque e deve essere liquidata entro 12 mesi con i criteri dettati dall’art. 2437-
ter c.c.