Con la sentenza n.21551 del 2018, la Corte di Cassazione ha interpretato l'articolo 23 del Dl 66/1989 prevedendo che il pagamento per la prestazione di un professionista per un Comune - in violazione delle regole contabili e in assenza di copertura - non possa essere preteso all'Ente ma vada richiesto al funzionario responsabile. Infatti l'autorizzazione per una spesa non preventivata in bilancio esclude un qualsiasi vincolo contrattuale tra professionista e Comune. Non ricade, perciò, nessuna responsabilità sul'Ente interessato.
Fonte: Paola Rossi, Niente pagamento al professionista se la spesa non era prevista in bilancio, Il Sole 24 ore - Il Quotidiano degli Enti Locali, 04 settembre 2018.Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.