La Corte dei conti dell’Umbria, sezione regionale di controllo, con deliberazione 14/2018/PAR, ha chiarito come le somme per incentivazione ex art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2017 non debbano essere fatte rientrare nei limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs n. 75/2017.
Nel richiamare la legge di Bilancio si sottolinea come la stessa preveda che “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.
Con queste specifiche si tenta di giungere a una espressione conclusiva secondo la quale gli incentivi di cui sopra non debbano essere fatti confluire nel tetto di spesa per il trattamento accessorio.
Al fine di avvalorare la propria tesi la Corte richiama poi i principali vincoli di spesa che la normativa già prevede in ambito di incentivi alla progettazione, ovvero:
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.
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