Finanziario - Avanzo libero

12 Aprile 2018
Studio Sigaudo

Il comma 2 dell'articolo 187 del Tuel definisce un ordine di priorità per l'utilizzo della quota libera di avanzo.

L’avanzo soprarichiamato può essere utilizzato per le seguenti motivazioni:

  • per la copertura dei debiti fuori bilancio;
  • per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
  • per il finanziamento di spese di investimento;
  • per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
  • per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

In conclusione, emerge chiaramente come l’intenzione sia quella di evitare l'applicazione dell'avanzo libero alla spesa corrente permanente.

Per approfondire vi rimandiamo al video realizzato dal dott. Marco Sigaudo.

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