Finanziario - Avanzo di amministrazione: la sua applicabilità

02 Novembre 2018
Studio Sigaudo

Quando e come l’ente può disporre del proprio avanzo di amministrazione?

Il dibattito tra la Ragioneria Generale dello Stato e la Corte Costituzionale nasce in seguito a due sentenze di quest’ultima, la n. 247/17 e la n. 101/18, per maggior precisione aggiungiamo l’aggettivo “attuative” dopo la parola sentenze.

Con queste sentenze la Corte ha affermato come il risultato positivo di amministrazione debba restare nelle disponibilità dell’ente e non possa essere oggetto di un prelievo forzoso attraverso i vincoli di bilancio, andando a specificare come l’iscrizione o meno dell’avanzo dei titoli dell’entrata e della spesa sia da ricondursi un criterio meramente tecnico contabile caratterizzante il consolidamento dei conti nazionali.

A fronte di queste sentenze sono seguite la circolare R.G.S. n. 5/18 e il decreto M.E.F. del 23 luglio 2018 con cui, in opposizione a quanto sopra, si è tentato di ricondurre l’uso dell’avanzo nel rispetto dei vincoli del pareggio.

La Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 20/18 e la Legge della Provincia di Bolzano n. 7/18 sono andate in contrasto a quanto scritto dalla R.G.S. e dal M.E.F. sposando invece la tesi della Corte Costituzionale.

A tutto ciò è seguita la famosa circolare 25/18 della R.G.S. che ha liberato l’applicazione dell’avanzo per spese di investimento nell’esercizio 2018.

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