Ai sensi dell’art. 75 del Tuel, “le variazioni di bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”. Questi due commi, infatti, elencano i casi di variazione di bilancio di competenza della Giunta o dei Dirigenti.
In linea di massima:
- spettano alla Giunta le variazioni da effettuare all’interno dello stesso Programma ma tra Macroaggregati differenti (es. variazioni di spesa corrente da II Liv. 1.01 “spesa per redditi da lavoro dipendente” a II Liv. 1.03 “spesa per acquisti di beni e servizi”);
- spettano ai Dirigenti le variazioni da effettuare all’interno dello stesso Programma e dello stesso Macroaggregato (es. variazioni di spesa corrente da I Liv. 1.04.01 “trasferimenti ad amministrazioni” a I Liv. 1.04.02 “trasferimenti a famiglie”).