Scade il 30 aprile il tempo a disposizione dei Comuni per la rendicontazione delle risultanze finanziarie economiche e patrimoniali.
Esaminiamo la fase del riaccertamento ordinario dei residui (effettuabile annualmente con delibera di Giunta, a seguito dell’acquisizione del parere dell’organo di revisione):
- Residui attivi – Si conservano tra i residui attivi tutte le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento ma non incassate.
- Residui passivi – Si conservano tra i residui passivi tutte le spese impegnate, liquidate o liquidabili nell’esercizio ma non pagate; sono escluse, invece, tutte le somme non impegnate ai sensi dell’art. 183 del Tuel.
- Reimputazione dei residui – Non è possibile reimputare ad anni successivi i residui già inseriti nell’ultimo rendiconto armonizzato approvato; in tal caso, infatti, le possibilità prevedono o la riscossione / il pagamento o la cancellazione in assenza di obbligazione giuridica.
Per quanto riguarda gli impegni esigibili in esercizi successivi, è possibile procedere alla reimputazione, ricordando però di incrementare (o creare) il fondo pluriennale di uscita nel bilancio 2015 e di variare il bilancio del nuovo esercizio.
In situazione di contestuale reimputazione di entrate e spese, le operazioni di cui sopra non sono necessarie.