Finanziario – Riaccertamento ordinario dei residui per rendiconto 2015

22 Marzo 2016
Studio Sigaudo

Scade il 30 aprile il tempo a disposizione dei Comuni per la rendicontazione delle risultanze finanziarie economiche e patrimoniali.

Esaminiamo la fase del riaccertamento ordinario dei residui (effettuabile annualmente con delibera di Giunta, a seguito dell’acquisizione del parere dell’organo di revisione):

  • Residui attivi – Si conservano tra i residui attivi tutte le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento ma non incassate.
  • Residui passivi – Si conservano tra i residui passivi tutte le spese impegnate, liquidate o liquidabili nell’esercizio ma non pagate; sono escluse, invece, tutte le somme non impegnate ai sensi dell’art. 183 del Tuel.
  • Reimputazione dei residui – Non è possibile reimputare ad anni successivi i residui già inseriti nell’ultimo rendiconto armonizzato approvato; in tal caso, infatti, le possibilità prevedono o la riscossione / il pagamento o la cancellazione in assenza di obbligazione giuridica.

Per quanto riguarda gli impegni esigibili in esercizi successivi, è possibile procedere alla reimputazione, ricordando però di incrementare (o creare) il fondo pluriennale di uscita nel bilancio 2015 e di variare il bilancio del nuovo esercizio.

In situazione di contestuale reimputazione di entrate e spese, le operazioni di cui sopra non sono necessarie.

   

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