Finanziario – Riaccertamento ordinario dei residui

19 Febbraio 2016
Studio Sigaudo

L’art. 228, comma 3 del TUEL stabilisce che “Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

Ecco in cosa consiste il riaccertamento ordinario:

  • Verifica della fondatezza giuridica degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, le cui obbligazioni di spesa devono essere perfezionate entro la fine dell’esercizio.
  • Accantonamento di una quota del risultato di amministrazione per i crediti di dubbia e difficile esazione al fine di costituire un fondo crediti dubbia esigibilità.
  • Eliminazione dalle scritture e dai documenti di bilancio di tutti i crediti ufficialmente valutati come inesigibili o insussistenti (per prescrizione o per indebito/erroneo accertamento), dandone adeguata motivazione nella relazione allegata al rendiconto.

Eccezione al primo punto dell’elenco di cui sopra: è possibile finanziare con il fpv le spese di investimento per lavori pubblici (ex art. 3, comma 7, DLgs. n. 163/2006) che risultino esigibili negli esercizi successivi a quello in corso, anche qualora non siano state interamente impegnate.

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