L’art. 228, comma 3 del TUEL stabilisce che “Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
Ecco in cosa consiste il riaccertamento ordinario:
Eccezione al primo punto dell’elenco di cui sopra: è possibile finanziare con il fpv le spese di investimento per lavori pubblici (ex art. 3, comma 7, DLgs. n. 163/2006) che risultino esigibili negli esercizi successivi a quello in corso, anche qualora non siano state interamente impegnate.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.