Sono due le delibere - una della Corte dei Conti Campania, l’altra della Corte dei conti Piemonte - che chiariscono il rapporto tra le diverse tipologie di fondi accantonati e vincolati e il risultato di amministrazione di un ente territoriale.
In un contesto di deficit finanziario, i fondi accantonati e vincolati nel risultato di amministrazione non hanno nessuna capacità di copertura della spesa, neppure di quella oggetto dell’accantonamento o del vincolo. Dunque il risultato di amministrazione costituisce una valida copertura solo ove è positivo; in caso di disavanzo, i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio restano e l’ente deve far fronte ai vincoli reperendo le risorse necessarie a raggiungere gli obiettivi cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.