Finanziario – Consolidato: quando si definisce il perimetro?

10 Gennaio 2018
Studio Sigaudo

Il Dm 11 agosto 2017 ha rivisto il principio contabile applicato all’allegato 4/4 al Dlgs 118/2011, intervenendo sulla definizione delle società partecipate e delineando con maggiore selettività i casi di irrilevanza. Ma lo stesso non ha definito i tempi previsti per l’approvazione dei 2 elenchi: il GAP e il perimetro di consolidamento. Infatti, da sopradetto decreto, emerge soltanto che i due elenchi devono essere approvati prendendo come riferimento le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento. Questo è il motivo per cui, tendenzialmente, la ricognizione degli organismi, enti strumentali e società partecipate viene effettuata a esercizio scaduto: da gennaio al 30 aprile, scadenza dell’approvazione del rendiconto. L’unica scadenza prevista, dunque, è questa, da ritenere più ordinaria che perentoria anche perché molto difficile da rispettare dato che la verifica della soglia di irrilevanza va riferita ai dati di bilancio dell’esercizio, messi a disposizione ben oltre il termine del 30 aprile.

La soluzione: assumere gli ultimi dati di bilancio disponibili per poi aggiornare il perimetro di consolidamento una volta trasmessi gli ultimi dati aggiornati.

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