Finanziario – Competenze per le variazioni di bilancio

20 Luglio 2016
Studio Sigaudo

L’art. 175 del TUEL ripartisce tra Consiglio, Giunta e Responsabili dei servizi la competenza per operare variazioni di bilancio, a seconda delle tipologie di variazione in oggetto.

Secondo il parere dell’Ifel, tale ripartizione è rigida e non modificabile attraverso il Regolamento di contabilità interno all’ente. Nel caso in cui, poi, un organo approvi una variazione non di propria competenza, il provvedimento risulterà viziato (vizio di incompetenza appunto) e, perciò, annullabile. In quanto annullabile e non nullo, il provvedimento risulterebbe comunque valido fino a un’eventuale azione di annullamento. È, invece, perfettamente valida l’azione di variazione esercitata da un organo quando si verifica un effetto di trascinamento rispetto alla competenza di un altro organo.

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