Con la sentenza n. 15525/61/2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in linea con precedenti posizioni della Cassazione, ha stabilito che il riclassamento di un immobile può avvenire unicamente sulla base di specifici presupposti che devono essere esplicitamente riportati nella motivazione dell’atto notificato al contribuente.
L’Agenzia del territorio aveva ritenuto che due appartamenti ubicati nel medesimo stabile a Roma possedessero caratteristiche tali da qualificarli come “abitazioni di tipo signorile”; sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia aveva provveduto a modificare la categoria catastale e la classe dei suddetti immobili (da categoria A/7 ad A/1 e da classe 4 a 3).
I proprietari dei due immobili hanno, però, presentato ricorso, ricevendo soddisfazione dalla CTR di Roma. Quest’ultima, infatti, sulla scia delle indicazioni fornite dalla Cassazione, ha ricordato che, nei casi di nuovo classamento di un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, è necessario specificare se tale modifica d’ufficio sia dovuta a:
Sulla base di tali considerazioni, dunque, la Commissione ha proceduto ad annullare gli atti impugnati dai contribuenti.
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