Economie PNRR e digitalizzazione: cosa cambia davvero per i Comuni

17 Dicembre 2025
Marco Sigaudo

Un’analisi chiara e operativa dopo il recente parere della Corte dei conti

Le economie generate dai progetti PNRR finanziati a lump sum stanno emergendo con sempre maggiore frequenza nei bilanci comunali. Si tratta di risorse reali, spesso significative, che pongono amministratori, segretari e responsabili finanziari davanti a un interrogativo tutt’altro che marginale: queste somme possono essere utilizzate liberamente? Oppure devono restare legate alle misure originarie, in particolare a quelle dedicate alla digitalizzazione?

Il recente intervento della Corte dei conti, deliberazione della Sezione Piemonte n. 116/2025/SRCPIE/PAR, fornisce indicazioni importanti, che hanno riflessi diretti sulla programmazione finanziaria e sulla capacità degli enti di dare continuità ai processi di innovazione avviati con il PNRR. Di seguito proponiamo una lettura sintetica ma rigorosa, utile per chi deve trasformare le regole in scelte operative.

La natura delle economie: risorse libere ma non prive di limiti

Il primo punto chiarito dalla Corte riguarda la natura delle economie derivanti dai finanziamenti PNRR a lump sum. Una volta che l’amministrazione centrale certifica il raggiungimento dell’obiettivo previsto dal progetto, l’importo riconosciuto al Comune è definitivo, indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta.

Il vincolo originario, dunque, viene meno per la sola parte eccedente i costi del progetto. Quelle somme diventano tecnicamente “libere”, ma conservano due caratteristiche decisive:

• sono entrate non ricorrenti, e come tali non dovrebbero essere utilizzate per spese continuative;
• se classificate in conto capitale, mantengono la propria destinazione naturale verso gli investimenti.

Si tratta quindi di risorse utilizzabili, ma non come semplice “tesoretto”. La loro gestione richiede un equilibrio tra autonomia, prudenza e sostenibilità finanziaria.

La direttiva del Dipartimento digitale: un orientamento, non un vincolo

La direttiva del 23 gennaio 2025 del Dipartimento per la Trasformazione digitale è stata spesso interpretata dai Comuni come un possibile vincolo ai fini contabili. La Corte, però, ne chiarisce la portata: non ha rango normativo e non può imporre destinazioni obbligatorie. È un atto di indirizzo, utile per mantenere una coerenza complessiva nell’attuazione del PNRR, ma non limita l’autonomia finanziaria degli enti locali. Ciò non significa che possa essere ignorata. Piuttosto, la direttiva entra nella motivazione politica e amministrativa delle scelte: se l’ente decide di destinare altrove le economie, deve motivare con trasparenza e ragionevolezza le proprie scelte.

Le variazioni in corso d’anno: uno spazio di manovra importante

Uno degli aspetti più rilevanti del parere riguarda il momento in cui il Comune può utilizzare le economie. Non è necessario attendere il rendiconto: una volta venuto meno il vincolo, le risorse possono essere riallocate tramite le ordinarie variazioni di bilancio e PEG, entro i limiti previsti dalla normativa. Se le variazioni non vengono deliberate per tempo, le economie confluiranno nell’avanzo, di norma nella quota libera. Ma anche in questo caso potranno essere utilizzate nell’esercizio successivo, nel rispetto delle regole generali. Questo punto è cruciale: saper intervenire tempestivamente permette di evitare la cristallizzazione delle risorse nell’avanzo e favorisce una programmazione più fluida e coerente.

Focus digitalizzazione: il caso dei canoni cloud

Un capitolo a sé riguarda le economie generate dai finanziamenti della misura 1.2 “Cloud”, un ambito centrale del percorso di digitalizzazione avviato con il PNRR. In questo caso si tratta di entrate correnti destinate al pagamento di canoni per servizi digitali.

La Corte chiarisce due aspetti operativi:
• le economie possono essere utilizzate per finanziare i canoni degli anni successivi, anche tramite impegno pluriennale;
• l’imputazione agli esercizi futuri genera un Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente.

È una soluzione utile, che permette di dare continuità ai servizi digitali avviati con il PNRR. Tuttavia, trattandosi di spese ricorrenti, la Corte richiama un principio essenziale: le risorse PNRR si esauriranno. Occorre quindi individuare per tempo coperture strutturali in grado di garantire la sostenibilità dei servizi digitali negli anni successivi.

Implicazioni strategiche per gli enti locali

L’emergere delle economie PNRR apre uno spazio di manovra significativo per i Comuni, ma richiede una forte consapevolezza nella gestione. Le conclusioni operative più importanti sono tre:
• Le economie a lump sum sono risorse libere solo in parte: la loro natura non ricorrente orienta comunque verso scelte di investimento o interventi non ripetitivi.
• Le indicazioni centrali rappresentano un orientamento, non un obbligo: la scelta finale spetta al Comune, purché sia motivata e coerente con gli equilibri di bilancio.
• Per la digitalizzazione, e in particolare per i servizi cloud, è possibile programmare impegni pluriennali, ma serve una strategia di sostenibilità di medio periodo.

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