Il Decreto Crescita, D.L. 34/19, interviene su quanto previsto dalla legge di Bilancio 2019 in cui si rilevava l’inserimento di un nuovo fondo che, sommato a quelli già attualmente istituiti, potrebbe contribuire ulteriormente a ingessare la capacità di spesa dell’ente locale.
Il comma 859 dice che, a partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche che non avranno provveduto a ridurre di almeno il 10 per cento rispetto all’anno precedente del debito commerciale residuo andranno incontro alle seguenti conseguenze:
Il Decreto Crescita interviene prevedendo l’inserimento di un aggiuntivo parametro di rilevanza, destinato ad affiancare il dato del 10%. L’impianto sanzionatorio non troverà applicazione qualora il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio, non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo anno.
Sempre il Decreto prevede che, qualora il Fondo di Garanzia sia da costituire, lo stesso possa svincolarsi nell’esercizio successivo a quello in cui si rispettano i tempi dei pagamenti e si è realizzata la riduzione dello stock del debito.
A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno, le comunicazioni relative all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente dovranno essere trasmesse mediante la piattaforma elettronica ministeriale. Per l'anno 2019 la comunicazione poteva essere effettuata dal 1° al 30 aprile.
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