Il termine ultimo per l’approvazione del bilancio consolidato è imminente.
L’adempimento, molto impegnativo per gli enti che devono affrontarlo, è caratterizzato da alcuni passaggi particolari.
Tra questi l’applicazione del metodo del patrimonio netto, per la valorizzazione delle partecipazioni detenute, e il suo trattamento contabile.
Alla luce dei diversi riferimenti normativi inquadriamo meglio la procedura.
Iniziamo ad analizzare il principio contabile 4/3, quello della contabilità economico patrimoniale, analizzando il passaggio che interessa il metodo di valutazione.
Le partecipazioni società controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”. Gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l’azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.
Nell’ambito delle scritture di assestamento dell’esercizio di prima applicazione del criterio del costo di acquisto alle partecipazioni di controllo valutate al patrimonio netto nell’ultimo rendiconto della gestione:
In ogni caso, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, si conferma il criterio del patrimonio netto.
Facendo un salto al principio contabile 4/4, quello del consolidamento, abbiamo modo di rilevare come la maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l’importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico e, al contempo, che l’eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo può rappresentare una particolarità.
L’OIC 17 definisce le regole per le differenze di annullamento. La determinazione dell’ammontare della differenza da annullamento si basa sul confronto tra il valore di iscrizione della partecipazione con il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento. Da tale confronto può emergere una differenza positiva da annullamento, ovvero una differenza negativa da annullamento.
Il tema delle differenze di annullamento non si pone se l’Ente capogruppo applica correttamente il metodo del patrimonio netto per valorizzare nel suo stato patrimoniale le proprie partecipate.
Solo nel caso in cui non sia stato correttamente applicato il metodo del patrimonio netto vediamo quindi come ci si debba comportare nel rispetto dell’OIC. 17.
Si è in presenza di una differenza positiva da annullamento, ovvero quando il costo originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento; la differenza è imputata, ove possibile, sulle attività e passività separatamente identificabili, il residuo è imputato alla voce “avviamento” delle immobilizzazioni immateriali, a meno che esso debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico. L’attribuzione del residuo della differenza da annullamento ad avviamento è effettuata a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l’iscrizione dell’avviamento previsti dal principio OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”. Il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e sull’avviamento della controllata è imputato a conto economico nella voce B14 “oneri diversi di gestione”. Il trattamento contabile della differenza negativa da annullamento
Si è in presenza di una differenza da annullamento negativa quando il costo originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisizione del controllo.
Qualora invece si sia in presenza di una differenza negativa da annullamento la stessa è imputata, ove possibile, a decurtazione delle attività e delle passività iscritte; l’eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza in una specifica riserva del patrimonio netto consolidato denominata “riserva di consolidamento”.
Alla luce di quanto sopra è utile puntualizzare alcuni passaggi e considerazioni conclusive:
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.