Nel passaggio al nuovo ordinamento contabile, gli enti pubblici sono tenuti ad effettuare due diversi tipi di riaccertamento:
Il risultato di amministrazione, che non comprende il fondo pluriennale vincolato, è costituito da:
Lo stock dei residui attivi è il valore di base su cui si calcola a consuntivo il fondo crediti di dubbia esigibilità: quest’ultimo, infatti, viene calcolato applicando il complemento a cento della media quinquennale del rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate rilevanti.
Per quanto riguarda le percentuali di copertura per l’anno 2015, esse sono state definite differentemente per gli enti sperimentali e per gli enti che adottano dal 2015 il nuovo ordinamento:
Il fondo a consuntivo va applicato al risultato di amministrazione nella misura del 100% e, qualora la quota di avanzo libero a disposizione dell’ente non sia sufficiente a coprire il fondo a consuntivo, si avrà una situazione di disavanzo.
Tale quota di disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 dovrà essere ripianata secondo un piano trentennale basato su quote costanti ogni anno, facendo ricorso anche a entrate di carattere straordinario. La situazione degli enti sperimentatori in tema di ripiano del disavanzo prevede una distinzione:
Fonte: Quotidiano Enti Locali
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