Con l’acronimo A.I.R.E. si fa riferimento all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero ed è quindi il registro contenente i nominativi e i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero, per un periodo superiore ai 12 mesi. Iscriversi è un diritto e dovere del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti - tra cui, in alcuni casi, il diritto all’esenzione o alla riduzione del pagamento per i tributi locali (IMU, TASI e TARI).
L’iscrizione all’A.I.R.E. avviene a seguito di dichiarazione redatta dall’interessato e consegnata all’Ufficio consolare competente per territorio, entro 90 giorni dal trasferimento della residenza. Ovviamente l’iscrizione all’A.I.R.E. comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
I cittadini che si iscrivono all’A.I.R.E. non devono effettuare alcun pagamento, in quanto l’iscrizione è totalmente gratuita.
L’iscrizione all’A.I.R.E. va effettuata seguendo un iter ben preciso. Di seguito i passaggi fondamentali:
Link utile per accedere direttamente al portale dei servizi consolari https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco
Come evidenziato precedentemente, l’iscrizione all’A.I.R.E. permette al cittadino residente all’estero di esercitare importanti diritti tra cui la possibilità, qualora prevista dall’ordinamento italiano, di non pagare l’IMU (e la vecchia TASI) e di vedere diminuire significativamente l’importo dovuto per la TARI sull’immobile posseduto in Italia. Tutto questo a patto che vengano rispettati alcuni importanti requisiti che elencheremo più avanti.
Il cittadino iscritto all’A.I.R.E. ai fini del pagamento dei tributi locali, sull’immobile posseduto in Italia, deve tenere conto delle modifiche sopravvenute nel corso degli anni.
Se il cittadino iscritto all’A.I.R.E. deve effettuare il pagamento relativamente ad un’annualità compresa tra il 2016 e il 2019 (utilizzando il “ravvedimento operoso”) deve tenere in considerazione la normativa di riferimento, la quale prevedeva l’assimilazione dell’immobile posseduto dal cittadino iscritto all’A.I.R.E. alla normale prima casa di un cittadino residente in Italia.
No, l’immobile posseduto dal cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’A.I.R.E. è esente IMU, in quanto viene assimilato alla normale “prima casa” di un cittadino residente in Italia, ad eccezione (come prevede l’agevolazione prima casa) delle unità immobiliari classificate nelle categorie di lusso.
Lo stesso trattamento è stato riservato al pagamento della TASI, anch’essa esente.
Per i cittadini iscritti all’A.I.R.E., il trattamento per la TARI è diverso, in quanto non godranno (in nessuna annualità) di un’esenzione totale ma solo di una riduzione.
Si, l’immobile posseduto dal cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’A.I.R.E. è oggetto del pagamento della TARI, in quanto la stessa non è mai stata esente. Per il versamento del tributo è prevista una riduzione pari a 2/3 del dovuto, sulla base dell’aliquota TARI prevista dal comune in cui è ubicato l’immobile.
Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente negli anni che vanno dal 2016 al 2019, gli iscritti A.I.R.E. per poter usufruire delle agevolazioni sopra descritte, devono rispettare due fondamentali requisiti analizzati in modo puntuale di seguito.
L’ immobile posseduto dal cittadino italiano residente all’estero ed iscritto all’A.I.R.E. deve essere libero, ovvero non deve essere dato né in locazione e né in comodato d’uso gratuito.
Il cittadino italiano residente all’estero ed iscritto all’A.I.R.E., per poter usufruire delle agevolazioni sopra descritte deve necessariamente essere pensionato nello Stato estero di residenza.
Se il cittadino iscritto all’A.I.R.E. deve effettuare il pagamento relativamente all’annualità 2020, deve tenere in considerazione la normativa di riferimento, la quale ha totalmente stravolto quanto precedentemente legiferato.
Dal 1° gennaio 2020 non è più stato possibile assimilare un immobile ad abitazione principale, quindi, per gli iscritti A.I.R.E. gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione. L’immobile posseduto in Italia viene quindi considerato come una seconda abitazione.
Si, l’immobile posseduto dal cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’A.I.R.E. non è più esente IMU, in quanto non è più possibile assimilarlo alla normale “prima casa” di un cittadino residente in Italia e non è prevista alcuna eccezione.
Nulla è invece cambiato per il cittadino iscritto all’A.I.R.E., in riferimento a quanto già previsto nella vecchia normativa per il pagamento della TARI.
Si, l’immobile posseduto dal cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’A.I.R.E. è oggetto al pagamento della TARI.
Per il versamento del tributo permane la riduzione di 2/3 del dovuto, sulla base dell’aliquota TARI prevista dal comune in cui è ubicato l’immobile.
Per i residenti all'estero, iscritti all’A.I.R.E., che possiedono immobili in Italia e che non possono pagare con F24, il versamento dell'imposta va effettuato con Bonifico Bancario al Comune dove sono ubicati gli immobili. Le coordinate su cui fare il bonifico devono essere chieste al Comune, presso l'Ufficio Tributi. Per alcuni Comuni è possibile reperire il modulo di cui sopra anche dal sito internet di riferimento, nella sezione denominata (ove prevista) “Residenti Estero”.
È utile inserire nella causale del versamento gli stessi dati contenuti nel Modello F24, ovvero:
É importante sottolineare che, come spesso accaduto in questi anni, anche per il 2021 è stata rettificata la normativa.
Con la Legge n. 178/20 (Legge di Bilancio 2021) si prevede un ritorno alla normativa vigente fino al 2019. Parrebbe però essere prevista, con riferimento all’IMU, non più un’esenzione totale ma una riduzione pari al 50%.
La TARI invece, come già legiferato dal 16 al 20, è dovuta in misura ridotta di 2/3.
Un’ultima precisazione riguarda la rettifica avvenuta per uno dei requisiti, tra quelli precedentemente menzionati, ovvero l’obbligo di essere pensionati nel paese di residenza.
Un breve accenno al riguardo all’inasprimento del requisito relativo alla pensione, richiesto ad un cittadino iscritto all’A.I.R.E., al fine di poter usufruire delle agevolazioni. Questo inasprimento è avvenuto a seguito dell’introduzione della Legge n. 178/2020, la quale ha aggiunto che, il cittadino iscritto all’A.I.R.E., deve essere titolare di una pensione maturata in uno Stato estero “con il quale l’Italia abbia stipulato una convenzione internazionale”.
Di Denise Di Fiore
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.