Accertamento per il valore di aree fabbricabili: obbligatori i criteri di motivazione

11 Giugno 2015
Studio Sigaudo

Gli accertamenti relativi al valore delle aree fabbricabili ai fini ICI possono essere impugnati per vizio di motivazione, nel caso in cui il Comune non indichi i criteri in base ai quali è pervenuto alla quantificazione di una maggiore base imponibile rispetto a quella dichiarata dal contribuente.

I criteri valutativi di riferimento, cui il Comune dovrebbe richiamarsi nell’avviso di accertamento, sono quelli stabiliti dall’art. 5, comma 5, del DLgs n. 504/1992 e definiti dall’orientamento giurisprudenziale come “tassativi”, “indispensabili” o “vincolanti”:

  • zona territoriale di ubicazione;
  • indice di edificabilità;
  • destinazione d’uso consentita;
  • oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  • prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Numerose sono le sentenze precedenti relative a tale questione e in linea con quanto finora delineato: sentenza n. 15078/2004 della Cassazione, sentenza n. 15165/2006 della Cassazione; sentenza n. 144/38/11 della C.T. Reg. di Roma; sentenza n. 42/30/11 della C.T. Reg. di Firenze; sentenza n. 1376/42/14 della C.T. Reg. di Milano; sentenza n. 1616/65/15 della C.T. Reg. di Milano, sezione staccata di Brescia.

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