Si parla di accertamento con adesione e di definizione agevolata quando si analizzano gli istituti premiali o deflattivi dei tributi locali. Tali strumenti sono stati creati dal legislatore al fine di rendere il rapporto tra fisco e contribuente il più trasparente e collaborativo possibile e, difatti, hanno come obbiettivo la prevenzione e la riduzione del contenzioso tributario. Per raggiungere tale fine è necessario porre le condizioni utili alla definizione di un accordo, tra i soggetti: contribuente ed Ente Locale (nel nostro caso). Vengono anche definiti “premiali”, in quanto effettivamente fungono da premio, in termini di riduzione delle sanzioni previste per la violazione tributaria, nei confronti del contribuente che manifesta, nei termini di legge, la volontà di volere aderire ad uno di essi. Sono dunque degli strumenti, nel caso specifico di natura amministrativa, volti allo snellimento del contezioso tributario.
Tra gli istituti premiali previsti per la disciplina dei tributi locali abbiamo già descritto il “Ravvedimento Operoso”, il quale ricordiamo essere lo strumento utilizzabile da tutti i contribuenti per sanare eventuali posizioni debitorie evitando così di incorrere in avvisi di accertamento, i quali comporterebbero oltre al pagamento dell’imposta, anche il pagamento dell’intera sanzione pari al 30%. E’, dunque, lo strumento utilizzabile esclusivamente pre-ricezione dell’avviso di accertamento.
In questo articolo tratteremo la definizione agevolata e l’accertamento con adesione, i quali vengono spesso confusi e accorpati ma, in realtà, hanno presupposti, conseguenze e base di applicazione totalmente differenti.
Illustriamo di seguito le principali caratteristiche di entrambi.
L’accertamento con adesione è l’istituto premiale più utilizzato dai contribuenti.
È un accordo che viene preso tra le parti, contribuente e comune, in presenza di materia concordabile. Questo istituto non è obbligatorio e quindi i comuni possono adottarlo, oppure no, al contrario di quanto previsto per la definizione agevolata, il cui utilizzo non è discrezionale. La discrezionalità è anche sulla base, ove venga previsto, della modalità di applicazione.
L’accertamento con adesione ha come presupposto la presenza di materia concordabile, ovvero l’esistenza di un qualcosa non oggettivamente valutabile come, per esempio, la base imponibile di un’aera fabbricabile. Si può optare per l’adozione di questo istituto sia pre che post ricezione dell’accertamento e l’iniziativa può partire sia dal contribuente che d’ufficio dal comune. La forma prevista è quella di un accordo scritto, con relativa firma del contribuente.
L’accertamento con adesione produce come effetto immediato sia la sospensione dei termini per l'impugnazione, che la sospensione per quelli di pagamento del tributo, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione.
Come detto, al fine dell’applicazione di tale istituto premiale, è necessario un accordo scritto e firmato tra le parti e pertanto, entro 15 giorni dal ricevimento dell'accertamento con adesione, l'ufficio contatta il contribuente per concordare un incontro durante il quale sarà aperta l’istruttoria, con la finalità di trovare un accordo.
Due possibili scenari finali:
Nel primo caso, è opportuno specificare che l’accordo non è impugnabile, modificabile o integrabile.
Il contribuente, nel caso di buon esito del contradditorio, riceve uno sconto delle sanzioni che, a differenza di quanto previsto dall’altro istituto, non sono discrezionali ma sono equivalenti al minimo edittale.
Il dovuto, da pagare entro 20 giorni dalla firma dell’accordo, si compone da:
L’accertamento con adesione si perfeziona con il versamento delle somme dovute, se è stato previsto il pagamento in un’unica soluzione, oppure con il versamento della prima rata. È possibile rateizzare per un massimo di 8 rate trimestrali o di 16 in caso di somme che superano i 50 mila euro.
Al contrario, l’accordo decade in caso di mancato pagamento dell’unica soluzione o della prima rata.
In caso, invece, di mancato pagamento di una rata successiva alle prime, accade quanto segue:
Quanto sopra elencato è tuttavia evitabile effettuando il ravvedimento operoso, della rata insoluta, entro il termine di pagamento della rata successiva.
L’accertamento con adesione non trova applicazione in due casistiche:
Analizziamo l’altro istituto premiale, la definizione agevolata, la quale pur avendo caratteristiche comuni all’accertamento con adesione, differisce per alcuni principali aspetti.
Questo istituto non ha un nome ben definito e universale. Per comodità lo chiameremo, appunto, definizione agevolata.
La definizione agevolata si applica “ex lege”, ovvero non necessita di essere citata all’interno del regolamento comunale in quanto è prevista per legge. Il comune, dunque, non ha voce in capitolo e non può optare per il non utilizzo della stessa. Questa caratteristica, come evidente, è la prima di una serie di profonde differenze tra i due istituti.
La definizione agevolata si esplica, semplicemente, nel comportamento che il contribuente attua post ricezione dell’ avviso di accertamento. Con tale comportamento il contribuente rinuncia al ricorso e fa acquiescenza. Volgarmente potremmo sintetizzare dicendo che “accetta l’avviso di accertamento ricevuto, confermando tutto quanto riportato su di esso”. Di conseguenza, vi è un’importante differenza tra questo istituto ed il precedente, per il quale invece è indispensabile un accordo scritto.
Per la definizione agevolata non è infatti previsto alcun accordo scritto o firmato tra il comune e il contribuente. I due, addirittura, possono anche non essersi mai incontrati. È infatti sufficiente che vi sia un comportamento concludente da parte del contribuente. Questo comportamento si esplica semplicemente nel pagamento di quanto dovuto entro il termine previsto per il ricorso, ovvero 60 giorni.
La prima domanda che viene da porsi è: cosa ci guadagna il contribuente dall’utilizzo della definizione agevolazione?
Il contribuente che intraprende la procedura dell'acquiescenza riceve come premio la riduzione della sanzione ad 1/3.
La sanzione iniziale è decisa dal Comune, in base alle percentuali adottate dall’ente stesso. Pertanto, si applica la riduzione ad un 1/3 della sanzione iscritta sull’avviso.
Ecco una seconda importante differenza tra la definizione agevolata e l’accertamento con adesione. L’ importo delle sanzioni, su cui verrà applicato lo sconto, non è più il minimo previsto dalla legge ma viene deciso, in base a precisi criteri che offrono un range applicabile, dall’Ente stesso.
Il dovuto si compone da:
Unico caso di non applicabilità della definizione agevolata è nel caso degli avvisi di accertamento per omesso o parziale pagamento. È dunque possibile solo nel caso di accertamento per omessa o infedele denuncia.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.